
Titolo III – Capo II – Misure in materia di famiglia e di pari opportunità
I 12 articoli che riguardano Famiglia e Pari opportunità possono essere, per approssimazione, raggruppati in tre macrocategorie:
Famiglia e Genitorialità (artt. 46-51): misure dirette a sostenere il reddito, l’occupazione e l’equilibrio vita-lavoro dei genitori:
Potenziamento del “Bonus Mamme Lavoratrici”. La misura di integrazione al reddito per le lavoratrici madri dipendenti (ad esclusione del rapporto di lavoro domestico) e autonome con almeno due figli e un reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua viene aumentata. L’importo mensile, erogato in un’unica soluzione, a fine anno, passa da 40 euro a 60 euro.
Riforma parziale dell’ISEE. Vengono introdotte modifiche per rendere il calcolo ISEE più favorevole ai nuclei familiari con figli. In particolare, si interviene sulla franchigia della prima casa (aumentata a 91.500mila euro e incrementata di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al primo) e sulla scala di equivalenza, con l’obiettivo di ampliare l’accesso ai bonus e alle prestazioni sociali agevolate.
Prevede un esonero contributivo totale per i datori di lavoro che assumono donne madri di almeno tre figli minori di 18 anni prive di impiego da almeno 6 mesi.
Riconosce una priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale o nella rimodulazione della percentuale di lavoro con riduzione di almeno quaranta punti percentuali per i genitori con tre figli conviventi (fino al decimo anno di età del più piccolo o senza limiti di età se con disabilità).
Estensione del Congedo parentale facoltativo. Viene potenziato il congedo parentale facoltativo con indennità all’80% della retribuzione per un periodo fino a tre mesi, al 30% per i restanti.
Aumento dell’età per il Congedo. Il congedo parentale può essere richiesto fino ai 14 anni del figlio (non più fino a 12).
Aumento dei giorni di assenza per malattia figli. Aumentano i giorni di assenza dal lavoro per malattia dei figli, che passano da 5 a 10 giorni annui per ciascun genitore (alternativamente), per i figli di età compresa tra i 3 e i 14 anni.
Art. 51 (Rafforzamento del contratto a termine a favore della genitorialità):
Le imprese usufruiscono di sgravi contributivi nel caso in cui prolunghino il contratto a termine per la sostituzione di maternità (e paternità, in caso di congedo) fino al compimento del primo anno di età del bambino, offrendo maggiore stabilità.
Si tratta di misure che, attraverso bonus una tantum, sussidi, decontribuzione (per i datori di lavoro) e una irrisoria integrazione al reddito, non affrontano il tema della disuguaglianza strutturale di genere, dell’autonomia economica delle donne, della redistribuzione della cura in famiglia e nella società, irrigidendo invece i ruoli familiari, istituzionalizzando il lavoro di cura come appannaggio delle donne e cristallizzando la segmentazione verso il basso dell’occupazione femminile. Trasferimenti di soldi (pochi), al posto di politiche di investimento e sviluppo.
Misure per la famiglia e le pari opportunità che appaiono contraddittorie anche rispetto alla tanto decantata natalità “necessaria” al Paese, poiché le scelte riproduttive sono guidate principalmente dall’indipendenza economica, da un’occupazione di qualità e dalla presenza di servizi che garantiscano la redistribuzione della cura. Le stesse donne/madri/lavoratrici cui questo capitolo di spesa è rivolto restano intrappolate all’interno di lavori/pensioni poveri e bloccate nelle carriere lavorative e in meccanismi strutturali che impediscono il miglioramento delle condizioni economiche.
Si tratta di politiche per madri, con almeno due figli (ancora meglio se tre), “doti” appetibili per le imprese (decontribuzione), che contribuiscono al reddito familiare (bonus mamme), tuttavia lavorando meno dei bread winner maschi, perché devono liberare tempo per prendersi cura della famiglia (part-time agevolato, aumento delle giornate di congedo e di malattia bambini), all’interno di un modello di conciliazione vita personale-vita familiare esclusivo, non redistribuito e non socializzato. Essenzialmente non retribuito.
Welfare familiare (artt. 52-53-56):
Stanzia risorse per il sostegno ai Comuni per l’organizzazione di centri estivi e servizi educativi rivolti ai minori.
Istituisce un Fondo per il finanziamento delle iniziative legislative per il riconoscimento sociale ed economico dei caregiver familiari delle persone con disabilità.
Istituisce un fondo per l’aiuto nell’alloggio dei genitori separati o divorziati con figli a carico (fino a 21 anni), non assegnatari dell’abitazione familiare di proprietà.
Le risorse stanziate a favore del welfare familiare (offerta socioeducativa, fondo caregiver familiare) sono irrisorie e non sufficienti.
Anche l’agevolazione dovuta alla parziale riforma dell’ISEE sulle scale di equivalenza e sull’abitazione principale si basa su un meccanismo selettivo e non universale di accesso alle prestazioni.
Piuttosto, il contributo per il sostegno abitativo dei genitori separati/divorziati, positiva e tardiva misura di welfare, appare un po’ demagogica (orientata maggiormente alle istanze organizzate dei “padri separati”) e rischia di opacizzare le cause profonde della disparità economica tra uomini e donne già all’interno della famiglia, che nella fase di separazione si acutizza.
Sostegno a categorie specifiche di vulnerabilità (artt. 54-55-57)
Rifinanzia il fondo destinato alla promozione dei diritti e della parità di genere e al contrasto delle discriminazioni in vari ambiti (lavorativo, sociale).
Rifinanzia (nuove dotazioni) il fondo destinato al sostegno economico delle donne vittime di violenza e dei loro figli, per favorirne l’autonomia abitativa e lavorativa.
Incrementa le risorse per i programmi di protezione, dedicate al potenziamento delle misure di prevenzione e contrasto, assistenza e integrazione sociale in materia di tratta degli esseri umani e grave sfruttamento.
Il positivo rifinanziamento e potenziamento di misure di contrasto alla violenza e alle discriminazioni (Reddito di Libertà, Fondo anti-tratta, Fondo politiche pari opportunità) risulta poco adeguato, non solamente perché non strutturale e per l’esiguità delle risorse dedicate, ma anche perché è di corto respiro, non agganciando il tema dell’autonomia abitativa e lavorativa e, quindi, la conseguente indipendenza economica delle persone che vorrebbero proteggere.