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Riders: nuovo duro colpo per l’accordo UGL – Assodelivery!

2 July 2021 |  Clap

Il cosiddetto “accordo pirata” tra UGL e Assodelivery, l’associazione datoriale che raccoglie molte delle piattaforme del delivery in Italia, subisce un altro duro colpo dal Tribunale del lavoro di Bologna e continua a perdere pezzi e consensi. La mossa fatta da UGL “col favore delle tenebre” lo scorso settembre non sta dando i frutti sperati, le lotte nelle piazze e nei tribunali la stanno di fatto screditando. Il commento di Riders Union Bologna.

Questa mattina il Tribunale del lavoro di Bologna ha accolto le istanze presentate dalla Cgil, organizzazione sindacale ricorrente, sulla base dell’art. 28 dello Statuto dei Lavoratori. Si tratta di una pronuncia molto importante che dichiara “l’illegittimità dell’applicazione ai riders, da parte di Deliveroo Italy s.r.l., del contratto sottoscritto da UGL Rider” e che ordina alla nota piattaforma di food-delivery “di astenersi dall’applicare detto accordo ai propri riders”.
Col medesimo decreto è stato inoltre accertato e dichiarato il carattere discriminatorio e antisindacale del recesso dai rapporti di lavoro dei riders che si erano dichiarati indisponibili ad aderire al CCNL Ugl-Riders per l’iscrizione ad un sindacato che non riconosce il suddetto contratto , disponendo, per l’effetto, la reintegrazione di un lavoratore ingiustamente disconnesso e licenziato.

Secondo il Giudice del lavoro, l’art. 28 individua beni giuridici da tutelare, di rilevanza costituzionale (libertà ed attività sindacale e diritto di sciopero) e mira a reprimere qualunque comportamento che leda i beni tutelati, non solo in presenza di rapporti di lavoro subordinato ma anche al cospetto di collaborazioni etero-organizzate quali sono apparse, in questa fase sommaria di giudizio, quelle dei rider.

Per il Giudice del Lavoro “Il CCNL del 15 settembre 2020, stipulato dal sindacato UGL Rider, risulta stipulato da soggetto negoziale carente di valido potere negoziale ai fini dell’effetto derogatorio di cui agli artt. 2 e 47 quater del D.Lgs. n. 81/2015” perché “privo del requisito della maggiore rappresentatività comparata”, sicché “il tentativo della Deliveroo di subordinare la prosecuzione del contratto con i riders all’accettazione dei termini previsti dal CCNL, a pena di risoluzione del rapporto, appare evidentemente illegittima. E conseguentemente, la risoluzione dei rapporti per il rifiuto di adesione appare parimenti illegittima”.

Altro punto importante è che “ vi è stato illegittimo sostegno anche finanziario a favore di UGL Rider; che il comportamento aziendale ha carattere discriminatorio”. Il Tribunale riconosce quanto abbiamo sempre sostenuto, ossia che Ugl non è un sindacato rappresentativo ma che nella stipula dell’accordo pirata le parti si sono scelte per reciproca convenienza al fine di derogare illegittimamente da leggi e contratti.

Un altro colpo importante è stato assestato alla filosofia del cottimo, dello sfruttamento e della discriminazione sostenuta dalle principali multinazionali del delivery.

È una vittoria storica che appartiene a tutte e tutti. Sappiamo che non sarà l’ultima!
Un ringraziamento speciale va alle avvocate e agli avvocati Alberto Piccinini, Stefania Mangione, De Marchis, Bidetti e Vacirca, che stanno seguendo questa causa e compongono il collegio di difesa.

Il tempo dell’elusione delle regole e delle normative lavoristiche deve finire una volta per tutte: vogliamo diritti e dignità!

#nonpernoimapertutti