Focus

“Rilancio” per chi, e per cosa?

21 May 2020

Finalmente in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge (19 maggio 2020 n. 34) che doveva essere di Pasqua, poi “aprile”, e adesso si chiama “Rilancio”. Le Camere del Lavoro Autonomo e Precario presentano un primo commento critico di alcuni degli articoli più rilevanti e relativi agli ammortizzatori sociali, al sostegno al reddito, al fisco, alla regolarizzazione dei lavoratori stranieri. Un testo work in progress, che sarà presto accompagnato da focus specifici sulle politiche attive, sul welfare e la Sanità, sullo smart working, sulle politiche ambientali.

Scarica e diffondi l’infografica a cura di Antonietta Geirola

Senza girarci attorno: il Decreto Legge “Rilancio” è un’altra occasione persa.

Era questo il momento, data la pandemia generata dal COVID-19, di restituire alla Sanità pubblica i 40 miliardi circa che le sono stati tolti nell’ultimo decennio, di mettere in campo un piano straordinario di stabilizzazione del personale precario, di ridurre gli appalti ai privati (accreditati), di investire nella ricerca medica e in macchinari. Era questa l’ora, visto il cataclisma occupazionale che riguarderà l’Italia e il mondo intero, di estendere il Reddito di Cittadinanza già istituito, rivedendo i criteri di accesso, eliminando stabilmente le condizioni per i percettori. Sì, proprio adesso ci voleva un robusto rilancio della Scuola, dell’Università, della Ricerca pubbliche, per invertire la rotta rispetto al disastro imposto a partire dal 2008, col taglio ai finanziamenti che fa dell’Italia il Paese europeo con meno laureati, con fuga continua dei giovani qualificati. Quando poi, se non adesso, un vero rafforzamento della pubblica amministrazione attraverso la stabilizzazione delle professionalità – da quelle relative alle politiche attive a quelle che gestiscono le politiche ambientali – che da anni operano in regime di precarietà e/o di esternalizzazione.

Invece no, anche questa volta la politica ha scelto da che parte stare: quella delle imprese, delle grandi più nello specifico. Seguendo il consueto adagio che «sono le imprese a creare lavoro», «il vero motore del Paese». Oggi che servirebbe una rinnovata progressività fiscale, spingendo per un fisco unico europeo e contro il dumping che proprio in Europa viene favorito da paradisi fiscali quali l’Olanda, si cancella l’IRAP, si distribuiscono ingenti risorse a fondo perduto proprio alle aziende, alle grandi e alle piccole come se tra le due specie non ci fossero differenze. E lo si fa mentre si converte in legge il DL “Liquidità”, che già aveva disposto 400 miliardi a tassi agevolati. Si ricapitalizzano le imprese tramite lo Stato e i denari pubblici, tenendo fuori lo Stato dalle decisioni che contano. Due le retoriche che sapientemente la “voce del padrone” ha incrociato per portare a casa il massimo risultato: «basta assistenzialismo», imponendo il Reddito di emergenza, misura caritatevole e temporanea; «fuori lo Stato dal mercato», ottenendo dunque soldi in cambio di niente.

Unica “compensazione” tanto sbandierata, la regolarizzazione – anch’essa rigorosamente temporanea – delle “braccia” migranti, per ovviare al vuoto che si è generato nelle campagne italiche, le stesse dove il lavoro è quello che ci raccontano quotidianamente le cronache: in nero, che dura anche 14 ore al giorno, senza dispositivi individuali di sicurezza, sottopagato, col padrone che quando serve ricorre alla brutalità del pestaggio, della violenza sessuale e molto altro. Due spicci, poi, per il grande escluso del DL “Cura Italia”: il lavoro di cura, svolto nelle case private dai cittadini migranti, in particolar modo donne.

Questo il giudizio politico. Si tratta comunque di un Decreto Legge che introduce nuove misure di sostegno al reddito (ReM), prorogando il bonus per gli autonomi e gli ammortizzatori sociali già finanziati col DL “Cura Italia”. A maggior ragione perché è stata confermata la via della frammentazione particolaristica, è fondamentale offrire un primo commento critico di alcuni articoli del testo in Gazzetta Ufficiale e in attesa di conversione in Legge. Si tratta di un materiale work in progress, al quale aggiungeremo entro breve approfondimenti specifici sulle politiche attive, sul welfare e sulla Sanità, sullo smart working, sulle politiche ambientali, ecc. Dopo aver già ieri pubblicato un primo affondo sugli articoli relativi a Università e Ricerca.

Vi invitiamo ovviamente a contattarci per avere informazioni più dettagliate, orientamento, sostegno legale e fiscale.

 

***

 

DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34.

Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

 

*** Commenti a cura delle Camere del Lavoro Autonomo e Precario ***

 

Titolo II

Sostegno alle imprese e all’economia

Capo I

Misure di sostegno

 

Commento Articolo 24

(Disposizioni in materia di versamento dell’IRAP)

La norma stabilisce che non è dovuto:

  • il versamento del saldo dell’IRAP per il periodo d’imposta 2019, fermo restando che l’acconto sul 2019 (che si sarebbe dovuto versare nel corso del 2019 in due rate luglio e novembre) è comunque dovuto;
  • il versamento della prima rata dell’acconto IRAP per il periodo d’imposta 2020, pari al 40% dell’IRAP dovuta per il 2019.

Tale norma si applica ai soggetti, imprese enti di terzo settore e lavoratori autonomi, con redditi e/o compensi nel periodo precedente a quello in corso non superiori a 250 milioni di euro.

Sono esclusi dall’applicazione di questa norma assicurazioni, intermediari finanziari e la pubblica amministrazione.

 

Articoli 25, 26 e 30

Il Decreto inaugura nuovi e più consistenti strumenti di aiuti alle imprese. Si tratta di misure di politica industriale, coerenti al Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato del 20 marzo, redatto dalla Commissione Europea con lo scopo di modificare alcuni aspetti della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato, aumentando anche i limiti finanziari delle concessioni alle imprese.

 

Commento Articolo 25

(Contributo a fondo perduto)

La norma istituisce un “Fondo perduto” che si rivolge alle piccole imprese (di ogni settore economico) e ai lavoratori autonomi con partita iva che presentano un fatturato non superiore a 5 milioni di euro. L’aiuto è concesso, dietro richiesta all’Agenzia dell’Entrate, nel caso di una contrazione del fatturato pari al 33% nel mese di aprile 2020 (rispetto all’anno precedente). Si tratta di un trasferimento monetario che non prevede contro-prestazioni da parte del beneficiario (nella natura degli aiuti a fondo perduto) per un importo massimo pari a 40 mila euro.

 

Commento Articolo 26

(Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni)

La norma prevede la costituzione del “Fondo Patrimoni PMI” la cui gestione è affidata ad Invitalia SpA. Il Fondo ha lo scopo di attivare “Strumenti finanziari partecipativi” rivolti alle medie imprese con fatturato compreso tra 10 e 50 milioni di euro, che abbiano subito una contrazione di fatturato pari al 33%. L’aiuto, assimilabile a strumenti di private equity, consiste nella sottoscrizione da parte del Fondo di quote per la ricapitalizzazione delle società beneficiarie, con interventi che oscilleranno tra un minimo di 250 mila euro ed un massimo di 3 milioni di euro. L’apporto di capitale avrà una durata massima di sei anni, ma potrà essere riscattato precedentemente. Alcuni aspetti relativi al funzionamento del Fondo saranno regolati da un apposito Regolamento del MiSE.

 

Commento Articolo 27

(Patrimonio Destinato)

La norma autorizza la nascita del “Patrimonio Rilancio”, un fondo istituito presso Cassa Depositi e Prestiti autonomo dal patrimonio di CDP, rivolto alle grandi imprese, società per azioni (comprese quelle costituite in forma cooperativa) con fatturato superiore a 50 milioni di euro quotate nei mercati regolamentati. I criteri di accesso saranno definiti successivamente per Decreto dal MEF sentito il parere del MISE.

 

Le tre misure di politica industriale rappresentano una delle principali novità e il cuore della strategia contenuta nel DL “Rilancio”, non solo per l’allocazione finanziaria prevista insieme alle misure di credito di imposta, ma soprattutto per il contenuto e la logica di questi interventi. Queste misure introducono una nuova logica di universalismo degli aiuti rivolti al sistema imprenditoriale, contrapposta alla frammentazione categoriale che riguarda il welfare. In secondo luogo, tutti gli aiuti alle imprese sono esenti da qualsiasi condizionalità: a) né relativamente alla difesa dei livelli occupazionali; b) né, tanto meno, alle scelte di investimento da parte delle stesse, anche al fine di favorire la riconversione ecologica. Si tratta di risorse che potranno essere “catturate” da grandi imprese che, pur se hanno subito una contrazione del fatturato, non necessariamente sono in sofferenza; una strategia di aiuti che conferma la tipica logica di “privatizzazione dei profitti e socializzazione delle perdite”, continuamente richiesta, in diverse fasi storiche, dalle élite economiche italiche.     

 

Titolo III

Misure in favore dei lavoratori

Capo I

Modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

 

Articoli 72 e 73

Nel nuovo Decreto, gli artt. 72 e 73 modificano quanto già previsto dal Decreto Cura Italia (DL n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L n. 27/2020) agli artt. 23, 24 e 25, mantenendo sostanzialmente il medesimo impianto, relativo alla materia del congedo parentale per il sostegno a lavoratrici e lavoratori che hanno figli interessati dalla sospensione delle attività didattiche, estendendone la fruibilità per il periodo estivo (fino al 31 luglio), incrementando l’importo dei bonus alternativi al congedo e  introducendo l’utilizzo dei bonus anche per l’iscrizione a servizi integrativi per l’infanzia, centri estivi, servizi socio-educativi, centri con funzione educativa e ricreativa. 

 

Commento Articolo 72

(Modifiche agli articoli 23 e 25 in materia di specifici congedi per i dipendenti)

La norma, nel merito, tratta del diritto per i genitori, che abbiano figli di età non superiore ai 12 anni (a esclusione di figli con disabilità in situazione di gravità accertata, per i quali non si applicano i limiti di età), di fruire di un periodo di congedo, continuativo o frazionato, complessivo di 30 giorni, a decorrere dal 5 marzo e fino al 31 luglio, per il quale è riconosciuta, alternativamente a entrambi i genitori (anche affidatari):

  • una indennità, pari al 50 per cento della retribuzione (per i lavoratori dipendenti del settore privato). Gli stessi, che abbiano figli minori, di 16 anni, hanno diritto di astenersi dal lavoro, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro;
  • una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità (per i lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata);
  • una indennità commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto (per i lavoratori autonomi iscritti all’INPS).

In alternativa, per le medesime tipologie di lavoratori, ivi inclusi i lavoratori autonomi non iscritti all’INPS (sempre in subordine rispetto alla presenza di risorse), è prevista la possibilità di accedere a:

  • uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting, nel limite massimo complessivo di 1.200 euro, erogato mediante il libretto famiglia, ovvero, utilizzato direttamente dal richiedente, per l’iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. La fruizione di bonus per i servizi integrativi per l’infanzia è incompatibile con la fruizione del bonus asilo.

I benefici sono riconosciuti nel limite complessivo di 1.569 milioni di euro annui per l’anno 2020.

 

Il bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting sale a un massimo complessivo di 2.000 euro per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari (sono esclusi i lavoratori appartenenti alle restanti professioni sanitarie, che hanno tuttavia diritto al bonus di 1200 euro) e per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

La possibilità di usufruire dei congedi e dei bonus è estesa anche ai genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico, fermo restando che l’erogazione dell’indennità, nonché l’indicazione delle modalità di fruizione del congedo, sono a cura dell’amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro.

La fruizione è subordinata alla condizione che, nel nucleo familiare, non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

In quest’ultimo caso, si tratta di quella stessa discriminante che vige per l’accesso ai servizi pubblici per l’infanzia, che determina troppo spesso situazioni di disoccupazione o inoccupazione forzata per il genitore in questione, il più delle volte la madre.

I benefici sono riconosciuti nel limite complessivo di 67,6 milioni di euro per l’anno 2020.

 

 

Commento Articolo 73

(Modifiche all’articolo 24 in materia di permessi retribuiti ex articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104) 

A favore del personale sanitario impegnato nell’emergenza COVID-19, il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa ex L. n. 104/1992, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno. Questo vuol dire che ai 6 giorni già previsti dalla legge (3 per ogni mese) se ne aggiungono altri 12, per un totale di 18, da distribuire liberamente nei mesi di maggio e giugno.

 

Commento Articolo 76

(Modifiche all’articolo 40 in materia di sospensione delle misure di condizionalità)

Con questo articolo si prevede l’estensione della sospensione delle condizionalità per l’accesso o la fruizione ad alcune misure, in particolare per quanto riguarda il Reddito di Cittadinanza (RdC), la Naspi e la Dis-Coll. La sospensione risulta prolungata per altri due mesi.

 

Commento Articolo 80

(Modifiche all’articolo 46 in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo)

Nel decreto si prevede la proroga del blocco dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, intervenendo su quanto già previsto dall’articolo 46 del decreto 17 marzo 2020 (Cura Italia), per un periodo di cinque mesi a decorrere proprio dalla data di entrata in vigore del precedente decreto, ossia fino al prossimo 17 agosto. Per le procedure di licenziamento ancora pendenti rimane in vigore, con effetto retroattivo alla data del 23 febbraio, il medesimo blocco. È inoltre aggiunto un comma che prevede, qualora queste procedure siano state già espletate, la possibilità, senza oneri per il datore di lavoro, di revocare il licenziamento purché sia fatta domanda di cassa integrazione in deroga per il lavoratore.

 

Capo II

Altre misure urgenti in materia di lavoro e politiche sociali

 

Commento Articolo 82

(Reddito Di Emergenza)

Il Reddito di Emergenza (ReM) prevede l’erogazione di due quote da 400 fino a 800 euro ciascuna, a seconda dei componenti del nucleo familiare, da richiedere all’INPS entro il mese di giugno 2020, e viene riconosciuto ai nuclei familiari che hanno le seguenti caratteristiche.

  • Un ISEE inferiore a 15.000 euro;
  • Un patrimonio mobiliare inferiore ai 10.000 euro, accresciuto di 5000 euro per ogni componente in più del nucleo familiare, fino a un massimo di 20.000 euro;
  • Un reddito familiare nel mese di aprile 2020 inferiore agli 800 euro.

Il richiedente deve essere residente in Italia, in riferimento al componente del nucleo che farà domanda.  Non possono richiedere la misura tutti i nuclei familiari che abbiano al loro interno percettori di Reddito di Cittadinanza, NASpI o altre pensioni (esclusa quella di invalidità). Non possono accedere neanche i percettori dei bonus previsti dal decreto di marzo per Partite IVA, Co.co.co, lavoro stagionale, lavoratori dello spettacolo, lavoro agricolo e iscritti alla gestione AGO.

Davanti alla crisi scaturita dall’emergenza COVID-19, alla sua profondità e alla durata dei suoi effetti, una misura come quella del ReM è insufficiente dal punto di vista quantitativo e della sua estensione temporale. L’impianto del decreto di Marzo rimane sostanzialmente invariato, con una giungla di provvedimenti utili più a escludere e risparmiare fondi che a includere i soggetti che avrebbero bisogno di sostegno. Era necessario immaginare una misura di reddito di base, incondizionato e individuale; soprattutto continua a esserci la necessità di una misura strutturale, che prenda atto che l’emergenza arriva molto prima del COVID-19 e proseguirà per anni.

 

Commento Articolo 84

(Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19)

Per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata (partite IVA) e i Co.co.co. che hanno già fatto richiesta del bonus 600 euro di Marzo verranno accreditati direttamente altri 600 euro del mese di aprile. Per il mese di maggio invece viene riconosciuto un bonus di 1.000 euro ai lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata (partite Iva) che dimostrino una contrazione di almeno il 33% del fatturato nel secondo bimestre del 2020 rispetto al secondo bimestre del 2019 e ai Co.co.co. che abbiano cessato il rapporto alla data di entrata in vigore del decreto.

La logica per la quale chi aveva di più prima dell’emergenza COVID-19 debba ricevere un sostegno più sostanzioso ci sembra assurda e iniqua. Attraverso questo provvedimento si assiste al paradosso di un lavoratore autonomo scarsamente affluente che riceverà esclusivamente 600 euro ad aprile mentre una partita IVA con redditi solitamente più alti, in caso di contrazione riceverà 1600 euro tra aprile e maggio.

Per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione AGO e per i lavoratori dipendenti stagionali già beneficiari del bonus 600 euro di marzo è prevista l’erogazione automatica di un pari importo anche per il mese di Aprile. Stessa cifra spetta ai lavoratori in somministrazione (agenzie per il lavoro) impiegati nei medesimi settori, che abbiano cessato il rapporto tra il 1 gennaio 2019 e il 17 marzo 2020. Ai lavoratori dipendenti stagionali di turismo e strutture termali, anche in somministrazione, che abbiano perso il lavoro tra il 1 gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 è riconosciuto un bonus per il mese di maggio di 1000 euro.

Ai lavoratori del settore agricolo già beneficiari del bonus di 600 euro di marzo verrà erogato automaticamente un bonus di 500 euro per il mese di aprile.

Indennità di 600 euro per i mesi di aprile e di maggio riconosciuta alle seguenti figure professionali che hanno cessato o ridotto, causa COVID-19, la loro attività lavorativa:

  • Lavoratori stagionali impiegati in settori diversi da turismo strutture termali e lavoratori intermittenti che abbiano perso il lavoro tra il 1 gennaio 2019 e il 21 gennaio 2020 e che abbiano almeno 30 giornate lavorate nel medesimo periodo;
  • Lavoratori autonomi senza partita IVA, che abbiano avuto contratti di natura autonoma occasionale (art. 2222 del codice civile) tra il 1 gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020, e non avere nessun contratto attivo alla data del 23 febbraio 2020. Gli stessi devono essere iscritti alla gestione separata alla data del 23 febbraio 2020 e aver ricevuto almeno un accredito mensile nello stesso arco temporale (si tratta dei rapporti solitamente definiti con ritenuta d’acconto);
  • Incaricati alle vendite a domicilio, titolari di partita IVA e iscritti alla gestione separata dell’Inps alla data del 23 febbraio che abbiano un reddito annuo nel 2019 di almeno 5000 euro derivante da questa attività.

Tutti i soggetti citati per ricevere i bonus non devono essere titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente (solitamente definito a chiamata).

Bonus di 600 euro per i mesi di aprile e maggio ai lavoratori dello spettacolo iscritti al fondo pensione lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione, oppure agli stessi lavoratori che abbiano almeno 7 contributi giornalieri nel 2019 e un reddito non superiore ai 35.000 euro, non titolari di pensione. Per ricevere il bonus non deve esserci alcun rapporto di lavoro dipendente attivo al momento dell’entrata in vigore del decreto

ATTENZIONE: Dopo 15 giorni dall’entrata in vigore di questo nuovo decreto non sarà più possibile, per chi non lo avesse ancora fatto, richiedere i vecchi bonus di marzo del Decreto “Cura Italia” per quanto riguarda partite IVA, Co.co.co., lavoratori iscritti alla gestione dell’AGO, lavoratori agricoli, stagionali e dello spettacolo.

 

Commento Articolo 85

(Indennità per i lavoratori domestici)

È prevista un’indennità di 500 euro per i mesi di aprile e maggio per lavoratrici e lavoratori domestici, non conviventi con il datore di lavoro, che alla data del 23 febbraio, abbiano uno o più contratti dalla durata di più di 10 ore a settimana complessive. Anche questa indennità non è cumulabile con i bonus da 600 euro per Partite Iva, Co.co.co., lavoratori stagionali, dello spettacolo, agricoli e iscritti alla gestione dell’AGO. Sono esclusi anche i percettori di ReM e Reddito di Cittadinanza, nel caso in cui le 2 misure siano superiori a 500 euro, in caso contrario si integrerebbe la cifra fino a raggiungere i 500. L’indennità deve essere richiesta all’INPS e viene erogata in un’unica soluzione.

Si tratta di una misura assolutamente irrisoria e iniqua, una volta di più se si considera che il precedente Decreto Cura Italia non era intervenuto a sostegno di queste lavoratrici e lavoratori – per la maggior parte donne e migranti –, i quali stanno pagando amaramente i costi dell’emergenza sanitaria, sociale ed economica.

 

Commento Articolo 92

(Disposizioni in materia di NASpI e DIS-COLL)

La norma prevede la proroga del sussidio di disoccupazione, per i lavoratori subordinati e i collaboratori, qualora siano scaduti i termini per l’erogazione nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 aprile 2020. La proroga avrà una durata di due mesi, a partire dalla data di scadenza del sussidio precedentemente prevista, per un importo pari all’ultima mensilità percepita prima della scadenza. Non sarà valida se il soggetto richiedente risulta già percettore di altri sussidi previsti dal Decreto “Cura Italia” o da questo decreto, in particolare risulta incompatibile con l’erogazione dei 600 euro spettante ai lavoratori autonomi, agli stagionali del turismo, agli operai agricoli a tempo determinato, ai lavoratori dello spettacolo e ad alcuni casi particolari riguardanti le Forze Armate.

 

Commento Articolo 103

(Emersione rapporti di lavoro)

La norma riguarda la regolarizzazione delle persone migranti prive di permesso di soggiorno regolare e presenti in Italia da prima dell’8 marzo 2020. La procedura potrà avvenire secondo tre modalità:

  • L’emersione del lavoro nero. Questa opzione riguarda tutti i lavoratori (italiani e stranieri) attualmente occupati in un rapporto di lavoro irregolare. È compito del datore di lavoro presentare domanda di emersione. L’emersione concede la possibilità di sanare il proprio status irregolare o di convertire un permesso di soggiorno temporaneo in motivi di lavoro
  • Nuovo contratto di lavoro il datore di lavoro può stipulare un nuovo contratto con un migrante irregolare
  • Permesso temporaneo per ricerca lavoro. I migranti con permesso di soggiorno scaduto dopo il 31 ottobre 2019 possono richiedere un permesso temporaneo di 6 mesi.

Possono presentare richiesta di emersione solo chi attualmente lavora – e nel caso di permesso di lavoro temporaneo chi ha già lavorato prima del 31 ottobre 2019 – nei seguenti settori lavorativi:

a) agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;

b) assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o con disabilità che ne limitino l’autosufficienza;

c) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

Non possono presentare domanda di regolarizzazione i cittadini stranieri con provvedimenti di espulsione; segnalati per non ammissione sul territorio italiano; condannati con sentenza non definitiva in delitti contro la libertà personale, reati inerenti gli stupefacenti, favoreggiamento immigrazione clandestina, sfruttamento prostituzione o sfruttamento minori; infine migranti che costituiscano una minaccia per l’ordine pubblico.

Per i datori di lavoro che presentano domanda di emersione non sono sospesi i procedimenti penali che riguardano: a) favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dell’immigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

La regolarizzazione è stata approvato dal Consiglio dei Ministri dopo un lungo braccio di ferro tra il Movimento 5 Stelle e le altre forza di governo. Il risultato è un testo limitato negli effetti sia per la durata del permesso di soggiorno sia per i settori lavorativi inclusi. Solo una parte dei migranti irregolari presenti sul territorio italiano riusciranno a regolarizzare la propria presenza. Una sconfitta da qualsiasi punto di vista si affronti la questione: non viene risolto il problema connesso all’emergenza sanitaria, perché la gran parte delle persone migranti presenti sul territorio italiano rimarranno irregolari con evidenti rischi per la salute pubblica e non viene superato l’approccio discriminatorio nel governo delle migrazioni. La regolarizzazione approvata è di fatto solo strumentale, necessaria alla prosecuzione del lavoro in agricoltura e nelle case di migliaia di italiani. Ancora una volta i diritti fondamentali delle persone migranti sono segregati in una posizione inferiore rispetto al resto della cittadinanza.

 

Titolo IV

Misure fiscali

 

Commento Articolo 126

(Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi)

La norma proroga ulteriormente i termini di versamento al 16 settembre 2020 oppure in quattro rate a partire dal 16 settembre 2019:

  • i versamenti sospesi dall’art.18 del decreto Liquidità D.L. 8 aprile 2020 n.23, di IVA e contributi dovuti nel periodo di aprile e maggio 2020 se si è dimostrato una diminuzione del fatturato del 33%;
  • i versamenti sospesi dall’art.61 del decreto Cura Italia, dei contributi dovuti per dipendenti e lavoratori assimilati.

 

Commento Articolo 144

(Rimessione dei termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni)

La norma prevede che i versamenti, sia in una unica soluzione che rateali, che scadono tra l’8 marzo 2020 e il giorno antecedente l’entrata in vigore del presente decreto, riguardanti:

  • i controlli automatici art.36-bis DPR 600/73, cioè i controlli dell’agenzia delle entrate che generano i cosiddetti avvisi bonari per mancato versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi;
  • i controlli formali ai sensi art.36-ter DPR 600/73, cioè i controlli dell’agenzia delle entrate sul contenuto della dichiarazione dei redditi presentata.

possano essere effettuati il 16 settembre 2020 in una unica soluzione oppure in cinque rate a partire dal mese di settembre 2020 con scadenza il 16 di ogni mese. Stessa proroga per i versamenti dovuti nel periodo giorno di entrata in vigore del presente decreto e il 31 maggio 2020.

 

Commento Articolo 156

(Accelerazione delle procedure di riparto del cinque per mille per l’esercizio finanziario 2019)

La norma anticipa di un anno, e quindi al 2020 l’erogazione del contributo del cinque per mille relativo all’anno finanziario 2019. Nello specifico, come riporta la relazione illustrativa, l’Agenzia delle entrate provvederà alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale degli elenchi degli enti ammessi e di quelli esclusi dal beneficio entro il 31 luglio 2020 e le amministrazioni competenti procederanno alla erogazione del contributo entro il 31 ottobre 2020.