La Legge n. 128/19 ha previsto quanto segue: «Fermo restando quanto disposto dall’articolo 19, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e nel rispetto delle procedure stabilite dai regolamenti dell’ANPAL Servizi S.p.A. adottate ai sensi del medesimo articolo 19, comma 2, per far fronte ai nuovi compiti assegnati in seguito all’introduzione del reddito di cittadinanza e della nuova programmazione comunitaria, l’ANPAL Servizi S.p.A. – può procedere ad assunzioni a tempo indeterminato di tutto il personale che ha presta to servizio con contratto a tempo determinato – e può, altresì, nel triennio 2019 – 2021, bandire specifiche procedure concorsuali per l’assunzione a tempo indeterminato per il personale che abbia maturato entro il 1° gennaio 2019 specifiche esperienze professionali presso la stessa ANPAL Servizi S.p.A. e presso ITALIA LAVORO S.p.A. con contratto di collaborazione».
Dal momento della pubblicazione, tale norma è stata oggetto di un dibattito interpretativo informale tra le parti sociali, come spesso avviene. È singolare, tuttavia, che una lettura restrittiva del testo, addirittura in contrasto con esso, sia stata proposta non solo dal datore di lavoro ma anche da Organizzazioni Sindacali confederali che, tra l’altro, non risultano essere maggiormente rappresentative in azienda. Prima di entrare nel merito delle posizioni espresse, è opportuno evidenziare sommariamente la ratio legis della norma in questione e i criteri con cui deve essere desunta.
Per interpretare una legge, la regola prima è attribuire un senso logico al dettato normativo. È evidente che sarebbe assolutamente illogico ritenere che il legislatore abbia voluto consentire ad ANPAL Servizi S.p.A. di operare arbitrariamente e discrezionalmente delle stabilizzazioni, per il banalissimo motivo che tale facoltà esisteva già. Dunque è necessario interpretare il verbo “può” come un “deve”, nel senso che è possibile e dovuto poiché non vi sono ostacoli di copertura finanziaria che impediscono la stabilizzazione dei precari “storici” che, da tanti anni, aspettano di poter accedere ai diritti di base per un’esistenza dignitosa. Sul punto, rimando a quanto già scritto: http://www.clap-info.net/wp-content/uploads/2019/11/Commento-Legge-128-2019-Brunetti-1.pdf.
Aggiungo solo che l’interpretazione di una norma non è determinata dai rapporti di forza in campo: dovrebbe avvenire, piuttosto, all’insegna della buona fede, tenendo in conto che essa stessa è, a sua volta, orientata da rigide regole ermeneutiche, che prevedono l’applicazione del criterio letterale ma anche e soprattutto di quello logico sopra richiamato. L’interpretazione è logica quando si tende a stabilire l’intenzione del legislatore. Al fine di determinare il significato della norma, l’interprete deve anche fare riferimento alla legge nel suo complesso, ossia alla disciplina in cui si inserisce la norma da interpretare (criterio sistematico) e ai precedenti storici che regolavano la stessa fattispecie, per poter valutare le ragioni per cui la nuova norma è stata introdotta (criterio storico). Infine, per applicare la legge, è altresì necessario stabilire il suo scopo, in modo tale che la sua applicazione sia conforme alle finalità per cui essa è stata emanata (criterio teleologico).
Alla luce di questi basilari principi, vige a carico di ANPAL Servizi S.p.A. un obbligo immediatamente precettivo, certo, esigibile e non discrezionale di:
– assumere a tempo indeterminato TUTTI i lavoratori con contratto a tempo determinato. Tutti e in via diretta poiché, non esistendo vincoli di natura giuridica, il legislatore non ha posto limiti né quantitativi né temporali né procedurali;
– bandire specifiche procedure concorsuali per l’assunzione a tempo indeterminato di tutti i Co.co.co. che hanno prestato servizio entro il 1° gennaio 2019, indipendentemente dal fatto che in tale data fossero o meno in servizio.
Si aggiunga che la norma non devolve in alcun modo alle parti sociali le modalità di attuazione, in quanto essa è immediatamente prescrittiva.
La cogenza e la non discrezionalità del soggetto destinatario della stessa deriva da una lettura di ordine storico, sistemico e teleologico che non lascia dubbi:
Dunque, sono da escludere la mera facoltà di assunzione o la possibilità di dilazionare nel tempo le stabilizzazioni (fatto salvo il biennio previsto per i Co.co.co.) e che l’assunzione sia praticabile solamente per una parte della popolazione precaria passata o presente.
Ebbene, a fronte di tale limpido e immediatamente prescrittivo quadro normativo, i sindacati confederali (e l’azienda) hanno ritenuto fosse necessario un “accordo sindacale” per l’attuazione della Legge. A tal fine, hanno formulato una proposta di accordo in contrasto con il principio della gerarchia delle fonti che vige nel nostro ordinamento.
Il rapporto tra legge e contratto collettivo, infatti, non è libero, arbitrario o discrezionale. Tra legge e contratto collettivo vigono rigidi rapporti di: a) gerarchia, fondati sull’inderogabilità della norma legale da parte del contratto collettivo; b) di integrazione funzionale, incentrati sui rinvii operati dalla legge alla disciplina pattizia ove e se previsti. Pertanto il contratto collettivo non può peggiorare i livelli di trattamento e le condizioni stabilite direttamente dal legislatore. Le clausole in contrasto con le norme di legge sono nulle ai sensi dell’art. 1418 C.C. È invece normalmente ammessa la deroga in melius della disciplina legale da parte del contratto collettivo (c.d. “principio del favor”), a meno che la stessa legge non preveda una inderogabilità assoluta. In conclusione, il rapporto gerarchico tra legge e contratto collettivo è fondato sul principio di inderogabilità in peius e di derogabilità in melius della disciplina legale da parte di quella pattizia.
Chiarito ciò, giova evidenziare che in questo caso ‒ pur mancando i rinvii all’integrazione funzionale della norma ‒ i sindacati confederali non solo si sono fatti latori di uno spirito “collaborativo” per darne attuazione, ma hanno anche violato le regole appena ricordate proponendo una piattaforma peggiorativa del testo della legge. La mattina del giorno in cui era previsto l’incontro con l’azienda per siglare l’ipotesi di accordo, giovedì 16 gennaio, l’hanno illustrata ai lavoratori – e la tempistica dice molto anche delle possibilità di partecipazione diretta dei lavoratori alla costruzione delle istanze.
La proposta dei sindacati confederali prevedeva le seguenti deroghe in peius delle condizioni normative date:
Dunque una piattaforma contrattuale, sostanzialmente sottratta al confronto con i lavoratori, che restringeva la platea dei Co.co.co. e dei TD rispetto al perimetro normativo e che introduceva una graduatoria a scorrimento dedicata ai primi – anch’essa estranea alla legge – da cui attingere per assunzioni a tempo indeterminato in un tempo indefinito ma pluriennale. Violando così frontalmente l’indicazione espressa di celerità e immediatezza delle stabilizzazioni, stante l’urgenza di fronteggiare le misure previdenziali in via di erogazione a cui i lavoratori dovrebbero essere addetti.
Detto questo, al datore di lavoro non è bastata un’ipotesi di accordo che non migliorava il testo normativo né lo lasciava invariato, ma addirittura lo peggiorava. L’accordo, infatti, non è stato raggiunto in quanto la proposta di fonte datoriale, pur convergendo su tutte le deroghe peggiorative della norma proposte dai sindacati confederali e appena illustrate, ha tentato di imporre ulteriori condizioni restrittive giungendo a snaturare completamente la legge di riferimento.
Nel dettaglio. Per i lavoratori a tempo determinato la stabilizzazione viene espressamente condizionata:
Invece, per i Co.co.co., la stabilizzazione viene solamente vagheggiata e promessa senza chiarire tempi e modalità, divenendo così del tutto inesigibile. E infatti viene semplicemente annunciata “la pubblicazione degli avvisi di selezione delle posizioni ricercate”. Dunque non solo non si prevede la stabilizzazione di tutti i collaboratori, come previsto dalla norma, ma si prevede una quantificazione discrezionale in base a sedicenti “esigenze aziendali”. Inoltre ciò dovrebbe avvenire per il tramite di un concorso, senza specificare le tempistiche dello stesso.
Anche in questo caso, a fronte dell’eventuale assunzione, il lavoratore dovrebbe sopportare l’ingiusto costo di rinunciare a qualsivoglia diritto patrimoniale o non patrimoniale maturato in costanza di rapporto.
* * *
Questo è lo stato dell’arte. Come è evidente a chiunque, l’aggressività con cui il management di ANPAL Servizi S.p.A. intende marginalizzare diritti e democrazia sindacale nonché sostituirsi al legislatore, contrastando apertamente la Legge 128/2019, impone la ripresa della mobilitazione determinata delle lavoratrici e dei lavoratori tutti.