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CONTRATTO A PROGETTO

17 November 2013

PER QUALI TIPLOGIE DI LAVORO NON E’ AMMESSO L’USO DI CONTRATTI A PROGETTO?

La disciplina del lavoro a progetto non si applica ad alcune categorie  indicate dall'art. 61 D.Lgs. 276/2003.
Più precisamente, si tratta dei casi seguenti:

  • agenti e rappresentanti di commercio, che continuano ad essere regolati dalle discipline speciali;
  • professioni intellettuali, per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali (il caso tipico è quello del lavoro giornalistico).
  • collaborazioni rese nei confronti delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
  • componenti di organo di amministrazione e controllo di società;
  • partecipanti di collegi e commissioni (inclusi gli organismi di natura tecnica);
  • titolari di pensione di vecchiaia.

Quali sono le principali differenze tra una collaborazione a progetto e una collaborazione occasionale ?

Per lavoro occasionale si intende un rapporto di lavoro di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare, sempre con il medesimo committente, non sia superiore ad € 5.000,00 (D.Lgs. 276/2003, art. 61).
Per casi come questi, lo stesso art. 61 dispone espressamente la non applicabilità delle norme in tema di lavoro a progetto.
Conseguentemente, i caratteri differenziali del lavoro autonomo occasionale rispetto alla collaborazione a progetto vanno individuati tendenzialmente in :

  • ·      assenza del coordinamento con l'attività da parte del committente,
  • ·      mancanza dell'inserimento nell'organizzazione aziendale,
  • ·      carattere episodico dell'attività,
  • ·      completa autonomia del lavoratore circa il tempo ed il modo della prestazione

In quali casi posso rivendicare la trasformazione  del contratto di  collaborazione a progetto in lavoro subordinato ?

Oltre al caso di assenza o generica descrizione del progetto allegato al contratto, ogni volta che le concrete modalità di svolgimento di un rapporto formalmente a progetto sono riconducibili al lavoro subordinato (ovvero rispettare un orario di lavoro e/o essere sottoposti a direttive anche di massima e/o non avere la proprietà dei mezzi di lavoro),  il lavoratore/trice  potrà agire giudizialmente per ottenere un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nonché le differenze retributive maturate.

E’ molto importante quindi  che  tu possa valutare le condizioni che riguardano la tua precisa posizione con un  legale di tua fiducia esperto in diritto del lavoro, che ti supporti  anche nell’eventuale azione legale da intraprendere.

Per questo ti invitiamo a contattare gli sportelli CLAP di Roma, che  offriranno questo supporto gratuitamente per tutti gli iscritti a CLAP ( potrai iscriverti anche  dopo aver avuto i primi colloqui, se intendi  procedere con la causa legale )

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Mi vengono richieste attività e mansioni estranee al progetto che ho firmato, che devo fare?

L'art. 61 comma 1° del D.Lgs. 276/2003 stabilisce che i rapporti a progetto  senza l'individuazione di uno specifico “progetto” (programma di lavoro o di una fase di esso) sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto.
Ciò evidentemente comporta non solo che nel contratto a progetto debba essere specificamente indicato il progetto, ma anche che, nel corso del rapporto, il lavoratore sia effettivamente utilizzato per la realizzazione di quel progetto.
Pertanto, lo svolgimento di mansioni estranee al progetto è di per sé sufficiente a determinare la trasformazione del rapporto a progetto in ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Anche in questo caso ti consigliamo di rivolgerti subito agli sportelli CLAP  per  farti supportare da un Legale esperto in diritto del lavoro

Con  un contratto a progetto ho diritto agli assegni familiari?

A decorrere dal 1° gennaio 1998, agli iscritti alla gestione separata dei lavoratori autonomi (lavoratori con collaborazione a progetto o coordinata e continuativa, professionisti senza cassa, venditori a domicilio, associati in partecipazione), è estesa la disciplina dell'assegno per il nucleo familiare.
L'assegno spetta solo se la somma dei redditi derivanti dalle attività sopra indicate è pari o superiore al 70% del reddito complessivo del nucleo familiare, percepito nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno.


Nel caso di nuclei a composizione reddituale mista si considera realizzato il requisito del 70%, qualora lo stesso venga raggiunto sommando le due tipologie di reddito (lavoro dipendente/lavoro parasubordinato)
La domanda da parte dei lavoratori parasubordinati deve essere presentata a decorrere dal 1° febbraio dell'anno successivo a quello per il quale viene richiesta la prestazione e l'erogazione dell’assegno è corrisposta direttamente da parte delle strutture periferiche INPS.

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