Focus

Diritto di Sciopero

6 November 2017 |  Avvocato Alessandro Brunetti

Sancito dalla Costituzione, tra le conquiste decisive del movimento operaio e sindacale, il Diritto di Sciopero è sempre più di frequente bersaglio dell’offensiva neoliberale. In vista dello Sciopero generale e sociale del prossimo 10 novembre, vi proponiamo un importante approfondimento dell’Avvocato Alessandro Brunetti.

:: Il 16 giugno 2017 si è svolto uno sciopero nei settori trasporti e logistica le cui rivendicazioni muovevano dalle migliaia di licenziamenti collettivi che stanno reiteratamente colpendo il settore (si pensi al caso Alitalia o alla riorganizzazione dei Servizi Pubblici Locali), dalla richiesta dei rinnovi contrattuali con i relativi adeguamenti economici e normativi (ad esempio il contratto collettivo della logistica, così come quello del trasporto pubblico locale, è fermo al 2015) e dal miglioramento generale delle condizioni lavorative attualmente gravate dai processi di privatizzazione in atto (contrastando ad esempio i massacranti orari di lavoro imposti in danno sia ai lavoratori che agli utenti del trasporto pubblico a fronte delle potenziali ricadute sulla sicurezza).

Il giorno dopo, in data 16 giugno 2017, il senatore del PD Ichino – autore di un disegno di legge in plateale e dichiarato contrasto al diritto di sciopero nel settore dei trasporti – ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera il cui titolo era “Diritto di sciopero, serve una norma contro la dittatura delle minoranze” nella quale ha così dichiarato: “Nel disegno di legge che ho predisposto si limita l’intervento al settore dei trasporti, perché in questo settore, assai più che in altri, l’astensione dal lavoro di una frazione relativamente piccola di lavoratori può bloccare l’intera azienda o l’intera categoria, ostacolando anche il lavoro di tutti i terzi. Logica vuole che la decisione grave dello sciopero sia presa a maggioranza, o quanto meno con il consenso di una minoranza qualificata attraverso lo strumento del referendum”. Tralasciando la manifesta contraddittorietà (se un’organizzazione sindacale blocca l’intera azienda non può essere una minoranza posto che tale scenario presuppone ontologicamente un’adesione massiva), occorre situare tale intervista al centro di una coltre mediatica di dichiarazioni affini rilasciate da fonti di disomogenea connotazione politica. E infatti il presidente della Commissione di Garanzia (la quale è tenuta a regolamentare l’esercizio del diritto di sciopero nel pubblico impiego), Giuseppe Santoro Passarelli, ha invocato un “restyling della legge” alla luce di un’auspicata “misurazione della rappresentatività dei sindacati dato che la moltiplicazione delle proteste nei servizi pubblici dipende dall’alta frammentazione delle sigle sindacali spesso dotate di scarsa rappresentatività”. Il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni ha invece dichiarato: “sottraiamoci a questa maledizione del venerdì nero. Di questi scioperi ideologici che sono un errore”. Parole riprese dal ministro dei Trasporti Graziano Delrio che ha ribadito “la necessità di nuove regole”.

Dunque a fronte delle concretissime ed assennate rivendicazioni sindacali che ne hanno motivato l’esercizio, riparte a testa bassa l’attacco al diritto di sciopero attraverso la mistificazione mediatica delle ragioni, rimuovendone il merito e “degradandole” al rango della generica contesa “ideologica” (aggettivo ritenuto nella contemporaneità socialmente sconveniente). Qui si ricordano negli ultimi due/tre anni altre decine di recenti identici passaggi a vuoto, vere e proprie gogne mediatiche dove l’astensione dal lavoro era tacciata di vacuità ideologica, ricatto dei pochi contro i molti e mera affermazione identitaria dalla ricaduta esclusivamente autoreferenziale. Ad esempio nel settembre 2015, per articolare un analogo attacco antisciopero, venne presa a pretesto un’assemblea sindacale convocata a fronte di una mancata erogazione salariale, a cui fecero seguito dichiarazioni del seguente tenore: “Assemblea al #Colosseo e turisti fuori in fila. La misura è colma: oggi in Consiglio Ministri proposta Musei come servizi pubblici essenziali” (Dario Franceschini). La misura fu ritenuta “colma” per la “barbarie” delle tre ore di assemblea in cui il noto monumento fu chiuso (ciò su undici ore e 45 minuti di apertura, sette giorni su sette). La mancata erogazione di parte del salario dovuto agli uomini ed alle donne che vi lavoravano invece era, evidentemente, giudicata circostanza di grande civiltà.

A seguito delle scomposte reazioni sopra richiamate, i lavoratori del trasporto pubblico locale, a difesa del diritto di sciopero, hanno indetto una nuova astensione per il 26 giugno (ovviamente autorizzata dalla commissione di garanzia), ribadendo ancora una volta il contrasto ai licenziamenti, alle mancate retribuzioni, ai turni ed ai carichi di lavoro massivi ed alla mancata applicazione delle norme sulla sicurezza dei trasporti.

Tale sciopero è stato vietato da un’anomala ordinanza del Ministro dei Trasporti Delrio che ha agito d’urgenza invocando imminenti cataclismi metereologici, ovverosia il presunto insorgere di un “… fenomeno d’instabilità atmosferica e un imminente innalzamento delle temperature sull’intero territorio nazionale con conseguente rischio per la salute dei cittadini….”.

Di conseguenza lo sciopero si è svolto il successivo 6 luglio, giornata certamente non fresca, ma perfetta per costituire il pretesto idoneo a convocare le commissioni lavoro e affari costituzionali del Senato il 19 di luglio, calendarizzando così l’avanzamento dei lavori sulle predette proposte di legge in riforma del diritto sciopero (“per reprimere il diritto di sciopero” è più sincero) nei trasporti pubblici. Illuminante il Corriere della Sera del 08/07/2017: “Dopo gli scioperi del 16 giugno e del 6 luglio che hanno bloccato le grandi città nonostante fossero proclamati da sindacati con scarso seguito, Pd e governo hanno dato ridato impulso alla discussione. Il segretario del Pd, Matteo Renzi, ha detto che «il diritto di sciopero va regolamentato meglio». Il ministro dei Trasporti, Graziano Delrio, ha aggiunto che «serve una, nuova legge, ma spetta al Parlamento farla». Il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, ha ammesso che «è un tema all’ordine del giorno da tempo, che va affrontato con una risposta efficiente ed efficace». Il nuovo garante per gli scioperi, Giuseppe Santoro Passarelli, ha chiesto un «restyling» della legge che risale al 2000, 17 anni fa. Insomma, il consenso non sembra mancare.”.

Si rilancia dunque la splendida aporia sopra evidenziata: sindacati con “scarso seguito” che tengono in scacco le grandi città a fronte del vasto seguito. Ma ciò non conta perché, come universalmente noto le politiche repressive vengono sempre prima sperimentate in settori strategici spesso contro “minoranze” che – in quanto si presumono “brutte” e “cattive” –  possono riscuotere un adeguato consenso mediatico, popolare (o populista?). Il Daspo e tutte le misure di sorveglianza e punizione applicate a mani basse negli stadi di calcio ne sono lampante esempio nella contemporaneità. A differenza di quanto può apparire di primo acchito, l’esempio del Daspo è pertinente perché – esattamente come il richiamato disegno di legge – tale dispositivo muove la leva repressiva agendo nel campo della prevenzione, ovverosia lo stesso su cui si insiste per sterilizzare il diritto di sciopero. A tal proposito ricordiamo come la Corte costituzionale, nella sentenza n. 512 del 2002, abbia ritenuto il Daspo pienamente conforme ai principi fondamentali del nostro ordinamento, inquadrando tale misura tra quelle di “prevenzione”, che dunque in quanto tali possono essere inflitte indipendentemente dalla commissione di un reato, ciò sebbene vengano di fatto manifestamente compromesse le libertà fondamentali della persona (che nel caso di specie afferiscono a quella di circolazione di cui all’art. 16 Cost.). Si sacrifica con certezza un diritto di livello costituzionale per prevenirne l’ipotetica lesione di un altro avente medesimo rango. Esattamente ciò che si vuole fare con il diritto di sciopero.

Sebbene non fosse generalizzato l’art. 18 era una (parziale quanto si vuole) leva articolare con cui i rapporti di forza a livello individuale venivano “bilanciati” garantendo così l’esercizio di un qualsiasi altro diritto perché si salvaguardava la persona da azioni ritorsive restituendo ciò che era stato illegittimamente sottratto. Epurato il nostro ordinamento da qualsiasi adeguata riparazione in forma specifica contro le espulsioni illegittime, rimane residualmente in campo la controffensiva collettiva, il diritto di sciopero.

L’azione repressiva segue binari la cui efficacia è comprovata.

Come già evidenziato si va sul sicuro agendo contemporaneamente su due campi, ovverosia

– quello del consenso pubblico: in quanto l’esperimento repressivo viene operato a partire da un settore – i servizi pubblici – in cui ci si aspetta il pieno ed entusiastico sostegno del “popolo” degli utenti

– quello della disinformazione/mistificazione autopoietica: la Costituzione, tutta la giurisprudenza e la dottrina che si è espressa sulla materia sin dalla notte dei tempi, hanno reiteratamente chiarito che il diritto di sciopero è un diritto del singolo lavoratore. Il cui esercizio è libero, ovverosia non deve essere mediato da alcun soggetto collettivo se non nel momento genetico dell’indizione. Ora sono almeno dieci anni, passando per Sacconi ed Ichino, che ci si dileggia nel gioco del dare addosso alle sigle sindacali sedicenti minori, che “tengono in scacco la maggioranza”, con azioni “ideologiche”, alludendo così al fatto che tali mobilitazioni non hanno nulla da spartire con gli interessi dei lavoratori che intendono rappresentare.  Ciò senza alcun pudore, perché nel pubblico impiego (ambito assai ampio in cui rientrano i pubblici servizi e segnatamente quelli dei trasporti) vige da quasi trent’anni una normativa molto severa che regola l’esercizio del diritto di sciopero: c’è una procedura rigida ed assai cogente (con importanti pene pecuniarie a fronte di violazioni della stessa) attraverso la quale si garantiscono i servizi pubblici essenziali e c’è una commissione di garanzia che sceglie se, quando e in che forma può essere indetto. Tale norma peraltro, sin dall’ormai lontano varo, è stata oggetto di critiche poiché ritenuta ai limiti del perimetro di legittimità costituzionale.

Ora l’azione performativa generale, sempre come di consueto, si esercita a partire dalla singolarità: si vogliono i nomi – tutti i nomi – per una potenziale caccia alle streghe. E si vogliono prima dello sciopero, in modo tale da avere tutto il tempo per minacciare, ricattare o eventualmente licenziare. Si chiede un referendum preventivo (per vedere in faccia gli insubordinati) e si chiede al lavoratore che intende scioperare di dichiararlo cinque giorni prima (ora la richiamata legge che regolamenta lo sciopero nel pubblico impiego già prevede un meccanismo similare ma dà per presunta la partecipazione del lavoratore che è tenuto a dichiararla preventivamente SOLO nel caso in cui gli venga assegnato lo svolgimento dei servizi minimi essenziali e non in generale).

Da ultimo due notazioni:

1) Se a tutto ciò aggiungiamo che il settore dei trasporti è quello più colpito dalle nuove ristrutturazioni al centro delle privatizzazioni selvagge, è facile capire perché per il capitale non è poi così male agire repressivamente iniziando da questo ambito. Tale settore rientra in una nozione ampia di “logistica”, ovverosia quella riferibile alle “questioni organizzative che hanno un punto di contatto con il movimento – degli oggetti, dei mezzi, delle persone, delle informazioni o delle fonti di alimentazione –, il rapporto tra il movimento e lo spazio e, infine, l’organizzazione dello spazio stesso” (Grappi, Logistica, Eddiesse 2016). Come noto nella contemporaneità tale ambito sta assumendo un ruolo centrale nei processi di valorizzazione proprio perché si presta magnificamente a sperimentare una sorta di privatizzazione della genesi normativa, dove gli accordi (formali o meno) tra i soggetti coinvolti assumono cogenza generale. Si afferma dunque una produzione normativa parallela alle ordinarie fonti del diritto: “La definizione di standard e protocolli, la scrittura di software dedicati, l’elaborazione di algoritmi e la formazione di stratificati “spazi infrastrutturali” costituiscono una nuova fonte di produzione normativa e centralizzazione strategica del comanda la cui portata eccede il loro specifico ambito di applicazione….. la logistica è capace di sintesi tra ambiti diversi e lontani della produzione normativa, introduce nuove modalità di governo e decisione, favorisce processi di istituzionalizzazione e di riorganizzazione territoriale la cui rilevanza non è soltanto economica” (Grappi cit.)

2) A ben vedere quindi il vero obiettivo del dibattito è una riforma GENERALE del diritto di sciopero e quindi l’introduzione di una regolamentazione universale che lo spazzi via rendendo i rapporti di forza definitivamente sperequati.

In ogni caso – e fortunatamente – la proposta di legge in esame è straordinariamente fallace dal punto di vista tecnico perché in frontale contrasto con la Costituzione:

a) Il primo argomento di assoluto interesse che troviamo in questo Disegno di Legge è che non è possibile intervenire sull’art. 40, che prevede il diritto di sciopero all’interno delle leggi che lo regolano, senza finalmente attuare l’art. 39 della Costituzione laddove afferma come i sindacati “possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce”. Ed infatti se si riconnette l’esercizio di un diritto costituzionale ad un “determinato grado di rappresentatività” è davvero inimmaginabile che

– il meccanismo della rilevazione di detta rappresentatività non sia integralmente pubblicistico con tutte le relative guarentigie d’imparzialità, trasparenza, e gratuità (sul punto il disegno di legge in esame rimanda semplificatoriamente al testo unico sulla rappresentanza siglato il 10 gennaio 2014, ovverosia la regolamentazione pattizia che si è data la Confindustria assieme a Cgil, Cisl e Uil, di cui si può dire e pensare tutto tranne che costituisca un corpus normativo pubblico ed imparziale);

– i contratti collettivi escano dalla loro anomia privatistica, ed acquisiscano efficacia generale (erga omens) che costituzionalmente si può avere solo con l‘attuazione dell’art. 39 Cost.

Da ciò deriva che o il Disegno di legge verrà approvato come è, ovverosia

– utilizzando per accertare la rappresentatività il richiamato testo unico sulla rappresentanza;

– prevedendo che i contratti privatistici e privi di efficacia generale (erga omnes) possano fondare pesantissimi illeciti amministrativi a carico di cittadini in alcun modo iscritti alle organizzazioni stipulanti;

– prevedendo infine che tutta la nuova normativa dovrà essere attuata senza “nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”;

e allora la legge non potrà che saltare davvero subito per l’evidente incostituzionalità.

O invece si provvederà all’attuazione dell’art. 39, comprendendosi come la battaglia per la democrazia sindacale è incomprimibile e non può essere relegata all’ambito della mera “concorrenza” sleale tra sigle sindacali. Certo tutto ciò si porrebbe allora in aperto contrasto con l’accordo confederale del 22 gennaio 2009 ed ancor più si pone in contrasto con l’esigenza di tutelare “i sindacati più responsabili” posta dalla relazione al disegno Ichino tra le principali ragioni a sostegno della proposta.  E andrebbe comunque bene.

b) Ricordiamo poi come l’art. 40 dica che “il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano”. Per unanime interpretazione il contenuto minimo della norma è che “regolano”, che non significa “vietano”. Insomma lo sciopero può essere proceduralizzato ma mai reso impossibile. E ciò ha una serie di risvolti:

–  il primo è che – in base a quanto abbiamo prima detto – senza una regolamentazione pubblica, trasparente, imparziale ed universale della rilevazione della rappresentatività la detta limitazione del diritto costituzionale di sciopero sarebbe del tutto inoperativa traducendosi in un divieto di sciopero, e come tale anticostituzionale;

–  la seconda conseguenza è che – facendosi riferimento solo alla rappresentatività “a livello di settore” – ciò significherà che se la totalità dei dipendenti di un’azienda si costituisse in sindacato e proclamasse uno sciopero aziendale esso sarà comunque sempre vietato. E ciò conduce ad un ulteriore profilo di assoluta anticostituzionalità, oltre che di altrettanto assoluto contrasto con la stessa volontà popolare espressa con il referendum del 1995 che ha privilegiato proprio la rappresentatività aziendale in danno di quella generale e presunta.

– la terza conseguenza è che comunque – per non tradursi in un divieto di sciopero – l’obbligo di referendum si dovrà accompagnare con una normativa che lo renda agevolmente e correttamente espletabile. Ciò significa che devono essere a disposizione dei promotori tutte le liste di tutto il potenziale elettorato e che i suoi rappresentanti designati siano esentati dal lavoro (ovviamente senza perdere la retribuzione) al fine di espletare prima la campagna elettorale e quindi l’attività di spoglio. Ed ovviamente – soprattutto in caso di sciopero sovra aziendale o addirittura nazionale – ciò comporterebbe

* un notevolissimo obbligo di collaborazione da parte delle aziende;

* e quindi un’ulteriore forma di “distacco sindacale” retribuito al fine di espletare tale procedura referendaria, arricchendo così l’armamentario del diritto sindacale di una nuova ed efficacissima forma di protagonismo e di lotta (del tutto a prescindere dall’esito del referendum, che diverrebbe quasi irrilevante).

E andrebbe, anche sotto questo profilo, comunque bene.

c) è altrettanto frontalmente anticostituzionale la previsione dello “sciopero virtuale”, dove il lemma “virtuale” ha il suo significato proprio di “simulato, riprodotto per mezzo di strumenti elettronici e informatici “. Ed infatti esso dovrebbe essere comunicato “per mezzo di strumenti elettronici e informatici” ma poi solo “simulato” nel senso che deve essere effettuato “con garanzia di svolgimento della prestazione lavorativa”. Ciò ne altererebbe totalmente il senso dell’istituto comportando una sostanziale abrogazione senza abolizione del diritto di sciopero, dunque in assoluto contrasto con la Carta Costituzionale.

 

Tratto da Lavoro Vivo