L’apprendistato è definito dalla legge come un “contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani”.
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Si tratta di una tipologia contrattuale cosiddetta a causa mista , in quanto oltre alla normale causa di scambio (Lavoro/retribuzione ) tipica del contratto di lavoro subordinato, si pone la finalità formativa.
La normativa in materia è oggi integralmente racchiusa nel D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167, cd. Testo unico sull’apprendistato
Il Testo Unico del 2011 in materia di contratto di apprendistato ha chiarito una volta per tutte che esso è un contratto a tempo indeterminato fin dall’origine, con le seguenti peculiarità. Nel periodo compreso tra l’instaurazione del rapporto e il termine dell’attività formativa il dipendente può essere licenziato solo per giusta causa o giustificato motivo. Allo scadere del termine, il datore di lavoro ha la facoltà di risolvere il rapporto a norma dell’art. 2118 del codice civile e nel rispetto dei termini di preavviso indicati dal CCNL di riferimento.
Qualora il datore di lavoro non si avvalesse di tale facoltà, il rapporto continuerà conformemente alle normali regole che disciplinano i rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
Si tratta quindi a tutti gli effetti di una tipologia di lavoro subordinato, con tutto ciò che ne consegue in termini di applicazione della normativa a tutela del lavoratore dipendente tuttavia presenta delle peculiarità derivanti dalla missione formativa, che incidono direttamente sui requisiti formali e sostanziali del contratto e sul trattamento economico .
Inoltre ad oggi, (a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione) la funzione formativa è demandata alle Regioni, che. per quanto riguarda l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e l’apprendistato di alta formazione, hanno il compito di prevederne integralmente la parte formativa, mentre, per quanto riguarda l’apprendistato professionalizzante, hanno il compito di definire un’offerta formativa nei limiti di 120 ore nel triennio.
Attualmente la legge prevede tre diverse tipologie di apprendistato.
Questa tipologia è quella più largamente diffusa, può essere utilizzata in tutti i settori di attività pubblici o privati ed è rivolta ai giovani di età compresa tra 18 e 29 anni ( può essere stipulata già a partire dal diciassettesimo anno di età con i soggetti che abbiano già conseguito una qualifica professionale ai sensi del d.lgs. 226 del 2005)
La determinazione della durata, anche minima, del contratto è totalmente rimessa agli accordi interconfederali ed ai contratti collettivi, ma per la componente formativa la legge fissa il limite massimo di durata in tre anni, elevati a cinque per le figure professionali dell’artigianato individuate dalla contrattazione collettiva.
L’art. 7, comma 4, del Testo unico prevede infine la possibilità di ricorrere all’apprendistato per la qualificazione o riqualificazione professionale di lavoratori in mobilità. In tal caso non è previsto alcun limite di età per la stipulazione del contratto, né sono individuati limiti di durata.
Per quanto concerne la disciplina del contratto di apprendistato, il nuovo Testo unico rimanda esplicitamente a quanto definito in sede di contrattazione collettiva.(l’art. 2, comma 1, della legge fa infatti esplicito rimando agli accordi interconfederali ed ai contratti collettivi nazionali di lavoro), limitandosi a fissare una serie di principi generali, ai quali le parti sociali dovranno attenersi e che possiamo riassumere nei seguenti punti:
Di conseguenza Tutti i CCNL (Contratti nazionali di lavoro) definiscono le condizioni normative e retributive riferite allo svolgimento dell’apprendistato nello specifico settore. Vengono altresì previste specifiche tabelle retributive riferite agli apprendisti che dispongono il progressivo aumento delle retribuzioni nel corso del tempo con avvicinamento al 100% della retribuzione spettante agli addetti alla medesima mansione e qualifica professionale.
Infine il Testo Unico prevede che il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o indirettamente tramite agenzie di somministrazione non può essere superiore al cento per cento dei dipendenti specializzati e qualificati in servizio presso datore di lavoro medesimo, con possibilità di deroga per colui che non abbia dipendenti specializzati o qualificati o ne abbia in numero inferiore a tre. In tal caso possono essere assunti non più di tre apprendisti.
Il d. lgs. 167/2011 e la legge di stabilità 2012, al fine di incentivare l’utilizzo dell’apprendistato e di promuovere l’occupazione giovanile, hanno introdotto agevolazioni contributive a favore dei datori di lavoro che assumono con questo contratto di lavoro ed in particolare hanno stabilito che: .
Sì, l’attuale normativa non esclude che possa attivarsi un contratto di apprendistato in part time per tutte e tre le forme previste, tuttavia la parte formativa non può essere ridotta (come minimo 120 ore nel triennio), quindi la riduzione oraria sarebbe solo a carico delle ore effettivamente lavorate.
Quel che conta sapere è che nel diritto del lavoro prevale sempre la sostanza e pertanto occorre valutare se, come spesso avviene, in realtà il lavoratore non venga formato, ma semplicemente l’apprendistato sia un modo per dissimulare un normale rapporto subordinato.
La non effettuazione della formazione in un contratto d’apprendistato configura la possibilità per la lavoratrice di rivendicare il rapporto di lavoro a tempo indeterminato a far data dall’instaurazione del rapporto stesso, con il diritto a richiedere tutte le differenze retributive e contributive spettanti, ivi compreso il riconoscimento della qualifica professionale corrispondente alla mansione svolta. Tuttavia tale riconoscimento non è automatico ma è necessario promuovere una vertenza sindacale o , più frequentemente un ricorso giudiziale presso il tribunale del lavoro nei confronti del datore di lavoro .
Ti suggeriamo perciò di contattare direttamente uno sportello CLAP , per poterti consigliare e avere tutte le informazioni necessarie. Nel caso decidessi di fare causa potrai trovare anche assistenza di un legale specializzato in diritto del lavoro.
Il contratto di assunzione in apprendistato deve essere stipulato necessariamente in forma scritta e sottoscritto dal datore di lavoro e dall’apprendista.
Il contratto deve contenere:
1) l’attività lavorativa (prestazione) oggetto del contratto;
2) la durata del periodo di prova e del periodo di formazione in apprendistato, nell’ambito dei limiti massimo e minimo fissati dalla legge e dalla contrattazione collettiva;
3) il livello di inquadramento iniziale, intermedio e finale;
4) la qualificazione contrattuale che potrà essere acquisita al termine del rapporto
Il periodo di formazione previsto per l’apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere ha una durata massima di tre anni; per le aziende artigiane la durata della formazione può arrivare fino a 5 anni. Le durate indicate vanno sempre intese come limite massimo.
E’ previsto anche un limite minimo di durata pari a sei mesi, tranne per le attività che si svolgono in cicli stagionali individuate dalla contrattazione collettiva.
Il contratto di apprendistato deve essere sempre accompagnato dal Piano Formativo Individuale (PFI), che deve essere perfezionato entro il limite massimo di 30gg. dalla stipula del contratto. Esso deve contenere:
• i dati relativi all’azienda, all’apprendista e al tutor o referente aziendale;
• l’indicazione del profilo professionale o formativo di riferimento, tra quelli elaborati dalla contrattazione collettiva, con gli obiettivi da conseguire espressi in termini di conoscenze e competenze;
• le modalità di articolazione e di erogazione della formazione di competenza aziendale
Ecco il caso di un comportamento elusivo, finalizzato ad aggirare la legge: infatti il Testo unico dell’apprendistato ( D. lgs 14 settembre 2011, n167) prevede esplicitamente che il contratto di apprendistato sia un contratto a tempo indeterminato a tutti gli effetti, se , concluso il periodo di formazione, prosegue il rapporto di lavoro in essere con le stesse mansioni e attività per cui è stato attivato il contratto di apprendistato. Il contratto a progetto sarà nullo.
Quindi delle due l’una : o il tuo datore di lavoro attesta che non hai conseguito le competenze professionali, richieste per svolgere le mansioni per cui è stato attivato a suo tempo il contratto e quindi , rescinde il rapporto di lavoro a conclusione del percorso formativo ( in genere tre anni, ma se lavori presso un artigiano può essere anche di 5 anni ) oppure deve proseguire con un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Poiché si tratta di una questione molto delicata che può determinare o meno la possibilità di proseguire nel l’attuale rapporto di lavoro, ti consigliamo di prendere un appuntamento con uno sportello di Clap per poter valutare con piena cognizione di causa le azioni da intraprendere.
Ogni categoria lavorativa ha un o più contratti nazionali di riferimento (nel tuo caso quello delle imprese artigiane metalmeccaniche) che comprende norme specifiche relative ai trattamenti degli apprendisti, ivi comprese le tabelle salariali, che variano in rapporto con l’anzianità aziendale, l e competenze di partenza, e la qualifica lavorativa attribuita e da conseguire.
Sul sito del CNEL o in quelli dei sindacati di categoria, puoi trovare e consultare le tabelle analitiche di ogni contratto, ti suggeriamo comunque di venire presso uno sportello di Clap, perché verificare tutti gli aspetti della retribuzione non è semplice e presso i nostri sportelli potrai trovare volontari esperti nella verifica delle retribuzioni che potranno aiutarti a conoscere al meglio i tuoi diritti.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30, artt. 47 – 53
D.lgs. 14 settembre 2011, n. 167, Testo unico dell’apprendistato
Legge 12 novembre 2011, n. 183, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità per il 2012), art. 22
Contratto Collettivo di Lavoro applicato nell’azienda
Legge 28 giugno 2012 n. 92, Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita
Decreto Legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito in Legge 9 agosto 2013, n. 99