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RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

17 November 2013

La normativa italiana prevede che il lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro. Può essere apposto un termine al contratto solo per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.
Il contratto a tempo determinato è disciplinato dal Decreto Legislativo n. 368/2001, che ha modificato ampiamente la disciplina precedente.
La disciplina del contratto a termine  ha subito ulteriori modificazioni, le ultime delle quali introdotte con la legge n. 183/2010, con la legge di riforma del mercato del lavoro , l.n. 92/2012 e, da ultimo, col Decreto Legge n. 76/2013.

Perché l’assunzione a termine sia legittima, sono necessari alcuni requisiti fondamentali?

Per apporre un termine al contratto è fondamentale specificare la motivazione (causale) nella lettera di assunzione. Se tale causale non è specificata chiaramente, il termine apposto al contratto è inefficace e si può agire in giudizio per ottenere il risarcimento del danno ed il rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

L’ esigenza oggettiva che legittima il ricorso ad un contratto a termine anziché a tempo indeterminato deve essere poi, come dice il nome stesso, temporanea; deve avere, cioè, carattere un carattere transitorio, che deve risultare verificabile.

 

Cosa comporta la mancanza di una ragione specifica che legittimi l’apposizione del termine al contratto (che di norma deve essere a tempo indeterminato)?

Si può agire in giudizio per ottenere la conversione del rapporto a tempo indeterminato ed ottenere un risarcimento del danno

Quali sono i termini per l’impugnazione di un termine illegittimo?

La Legge 183/2010 ha stabilito che l’ illegittima apposizione del termine deve essere impugnata, a pena di decadenza, dal lavoratore entro 120 giorni dalla scadenza del termine. 
Occorre prestare attenzione al comportamento del datore di lavoro in quanto per evitare la causa avrà tutto l’interesse a promettere una futura assunzione (a tempo indeterminato o nuovamente a termine) per far scadere il termine ultimo dei 120 giorni ed essere immune da qualsivoglia vertenza.

Possono essere stipulati due contratti a termine con lo stesso datore di lavoro?

Se si succedono due contratti a termine con lo stesso datore di lavoro senza soluzione di continuità, il contratto è considerato a tempo indeterminato dall’origine.

Per poter stipulare più contratti a tempo determinato successivi con lo stesso datore di lavoro, vi deve essere un intervallo di 10 giorni per i contratti fino a 6 mesi, di 20 giorni per i contratti maggiori di 6 mesi.

Per quanto tempo posso lavorare a termine presso lo stesso datore di lavoro?

La durata massima del contratto a termine, sia per quanto attiene la durata di un singolo contratto che in caso di successione di più contratti (senza contare i periodi di intervallo) è di 36 mesi.

Il mio contratto a termine può essere prorogato?

Se il contratto a termine ha una durata inferiore a tre anni può essere prorogato una sola volta se la proroga sia riferibile a ragioni oggettive nonché alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto a termine è stato stipulato.  La durata complessiva del rapporto non può essere comunque superiore ai 36 mesi.

A cosa ho diritto se ho un contratto a termine?

Il contratto a termine prevede gli stessi diritti del contratto a tempo indeterminato (retribuzione, ferie, malattia, maternità, TFR, tredicesima e diritti sindacali)

Posso essere licenziato prima della scadenza del termine?

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Il rapporto di lavoro a termine non prevede possibilità di interruzione del contratto prima della scadenza non in presenza di particolari condizioni. Il datore di lavoro che non può licenziare il lavoratore se non in presenza di giusta causa (quindi per rilievi disciplinari).

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LAVORO PARASUBORDINATO. QUALI DIRITTI?

17 November 2013

1. Indennità di malattia

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In caso di malattia, i lavoratori parasubordinati, iscritti alla Gestione Separata Inps, (collaboratori a progetto, collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori occasionali) hanno diritto all’indennità di malattia a carico del’Inps, con malattia di durata non inferiore a 4 giorni entro il limite massimo di giorni pari a un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro (massimo 61 giorni l'anno solare)e comunque non inferiore a 20 giorni nell'arco dell'anno solare..

Requisiti:

  • almeno tre mesi di contribuzione, anche non continuativi, nei dodici mesi precedenti l’evento;
  •  reddito individuale, nell’anno solare che precede quello in cui è iniziato l’evento, non superiore al 70 per cento del massimale contributivo

Il certificato di malattia del medico curante va inviato entro 2 giorni all’INPS e al committente; inoltre, il collaboratore deve presentare domanda di pagamento all’INPS, corredato da copia del/i contratto/i di lavoro.

Per i lavoratori con contratto partita Iva, l'indennità di malattia è erogata solo in caso di ricovero ospedaliero

L'indennità di malattia  giornaliera :

  • euro 10,85 (4%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 3 a 4 mensilità di contribuzione
  • euro 16,28 (6%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 5 a 8

mensilità di contribuzione;

  • euro 21,71 (8%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 9 a 12

mensilità di contribuzione.

Indennità di degenza ospedaliera  :

Per le degenze iniziate nell’anno 2013, l’indennità, per ogni giornata indennizzabile,è pari a:

  • euro 21,71 (8%), in caso di accrediti contributivi da3 a 4 mesi;
  • euro 32,56 (12%), in caso di accrediti contributivi da5 a 8 mesi;
  • euro 43,41 (16%), in caso di accrediti contributivi da 9 a 12 mesi

( per maggiori notizie  cfr.  Cirolare INPS n.47 del  26/03/2013)

 

INFORTUNI PER I PARASUBORDINATI
Devono essere assicurati all'Inail i titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa e collaborazioni a progetto e gli associati in partecipazione, qualora svolgano attività rischiose previste dall'assicurazione obbligatoria Inail.
L'onere del contributo Inail è nella misura di 2/3 a carico del committente e 1/3 a carico del lavoratore.
Il contributo è calcolato in base al tasso applicabile all'attività svolta sull'ammontare dei compensi effettivamente percepiti.
I lavoratori parasubordinati hanno diritto in caso di infortunio o malattia professionale ad un'indennità di inabilità temporanea pari al 60% per i primi 90 giorni di inabilità e 75% per i successivi.
In caso di postumi dell'infortunio si ha diritto ad un indennizzo in capitale (con grado di inabilità dal 6% al 15%) o ad una rendita mensile (con grado di inabilità dal 16% al 100%).

2.      Indennità di maternità/ paternità

Il congedo di maternità è il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alla lavoratrice durante il periodo di gravidanza e puerperio. Durante il periodo di assenza obbligatorio ( 5 mesi ) le lavoratrici e i lavoratori iscritti esclusivamente alla gestione separata Inps e non pensionati, che hanno versato alla gestione separata il contributo con l’aliquota maggiorata  per maternità/paternità dal lavoro , hanno diritto all’indennità economica a condizione che nei 12 mesi precedenti il mese di inizio del congedo di maternità (o paternità) risultino effettivamente accreditati alla gestione separata almeno 3 contributi mensili comprensivi della predetta aliquota maggiorata.

Il diritto al congedo ed alla relativa indennità spettano anche in caso di adozione o affidamento di minori.

In presenza di determinate condizioni che impediscono alla madre di beneficiare del congedo di maternità ( o di affidamento esclusivo al padre), il diritto all’astensione dal lavoro ed alla relativa indennità spettano al padre (congedo di paternità).

Questo trattamento economico sostitutivo della retribuzione spetta alle lavoratrici madri (naturali, adottive o affidatarie) per una durata massima di 5 mesi.

 Spetta anche ai padri, ma solo se la madre non ne fa richiesta.

 Le lavoratrici parasubordinate, iscritte alla gestione separata Inps, devono dimostrare di aver versato almeno tre mensilità di contribuzione nei dodici mesi precedenti il periodo di maternità.

L’importo del beneficio è pari all'80 per cento del reddito medio giornaliero, derivante da collaborazione coordinata e continuativa o derivante da lavoro libero professionale, prodotto nei dodici mesi precedenti l’astensione per maternità.

La sospensione del rapporto, a causa della maternità, da diritto alla proroga del contratto per un periodo di 180 giorni.

L’indennità spetta anche alle lavoratrici autonome (coltivatrici dirette, colone, mezzadre, artigiane e commercianti) iscritte nei rispettivi elenchi prima del periodo indennizzabile e  in regola con il versamento dei contributi.

L'indennità non spetta ai padri lavoratori autonomi

Per le lavoratrici autonome l'indennità non comporta comunque obbligo di astensione dall'attività lavorativa

Le libere professioniste che richiedono la maternità possono assumere come reddito di riferimento per calcolare l'indennità solo quello professionale, con esclusione di quanto eventualmente percepito per altre attività svolte. Il reddito da considerare non è  quello prodotto al momento della presentazione della domanda, bensì quello percepito nel secondo anno precedente l’evento. Viene inoltre introdotto un limite massimo dell'indennità, pari a 5 volte l'importo minimo già prescritto dalla legge, ferma restando la potestà delle singole Casse di stabilire importi più elevati.

In caso di adozione internazionale,  anche le libere  professioniste hanno diritto a percepire l’indennità di maternità anche se il minore ha superato i sei anni di età.

Chi paga l’indennità  di maternità/paternità per le lavoratrici  parasubordinate e autonome?

L'indennità e' pagata direttamente dall'Inps secondo la modalità scelte nella domanda:

  • bonifico presso l'ufficio postale
  • accredito su conto corrente bancario o postale.

Quando  e come si  deve presentare LA DOMANDA?

La domanda di maternità (o paternità) deve essere presentata all’Inps telematicamente mediante una delle seguenti modalità:

  • WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell’Istituto (www.inps.it Servizi on line);
  • Contact Center integrato – n. 803164 gratuito da rete fissa o n. 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa delproprio gestore telefonico;
  • Patronati, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

La domanda telematica va inoltrata prima dell’inizio del congedo di maternità ed, in ogni caso, non oltre un anno dalla fine del periodo indennizzabile, pena la prescrizione del diritto all’indennità.

La lavoratrice è tenuta a comunicare la data di nascita del figlio e le relative generalità entro 30 giorni da parto mediante una delle modalità telematiche sopra indicate.

Le lavoratrici autonome trasmettono la domanda telematica a parto avvenuto.

La domanda telematica prevede la possibilità di allegare documentazione utile per la definizione della domanda (  necessari per provvedimenti di interdizione anticipata nel caso di gravidanza a rischio, o posticipata nel caso contrario in cui la lavoratrice intenda lavorare fino all’ottavo mese per poi godere di quattro mesi post partum, provvedimenti di adozione o affidamento, autorizzazione all’ingresso in Italia del minore straniero in adozione o affidamento preadottivo rilasciato dalla Commissione per le Adozioni Internazionali, attestazione di ingresso in famiglia del minore adottato/affidato e così via).

Il certificato medico di gravidanza ed ogni altra certificazione medico sanitaria richiesta per l’erogazione delle prestazioni economiche di maternità/paternità dev’essere presentata in originale alla Struttura Inps competente, allo sportello oppure a mezzo raccomandata postale in busta chiusa.

Sulla busta contenente la certificazione medico sanitaria è utile apporre:

il numero di protocollo rilasciato dalla procedura di invio online la dicitura “documentazione domanda di maternità/paternità – certificazione medico sanitaria” (ai fini della legge sulla privacy

cfr modulo domanda Inps

Che cosa significa che il periodo di astensione obbligatorio è diventato “flessibile”?

Anche le lavoratrici parasubordinate e autonome  possono optare  di  fruire dell’astensione obbligatoria, ferma restando la durata complessiva fissata in 5 mesi, assentandosi  dal lavoro fino a 1 mese prima del parto e fino a 4 mesi successivi a tale data (1 + 4, anziché 2 + 3).

L’attuale normativa  prevede infatti  che “Ferma restando la durata complessiva del congedo d i maternità, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e  nei quattro mesi successivi al parto a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro”

Nel caso in cui la lavoratrice volesse usufruire della flessibilità, deve presentare domanda all’INPS, secondo le modalità di cui sopra,, corredata della relativa certificazione medica, rilasciata dal ginecologo. Tale richiesta sarà inoltrata al medico competente, che attesterà se la permanenza della lavoratrice in servizio non comporta alcun pregiudizio per la sua salute e per  quella del nascituro.

Come vengono   calcolati il  periodo di congedo e l’indennità di maternità in caso di nascita anticipata rispetto alla data presunta del parto ?

In caso di parto anticipato rispetto alla data presunta (parto prematuro o precoce), ai tre ( o quattro ) mesi dopo il parto si aggiungono i giorni compresi tra la data effettiva e la data presunta, ai fini del calcolo  sia del periodo di congedo obbligatorio spettante, sia  della relativa indennità economica.

In caso di parto prematuro con ricovero del neonato in una struttura ospedaliera, la lavoratrice può differire, in tutto o in parte, la fruizione del congedo di maternità post partum al momento dell’ingresso effettivo del neonato nella casa familiare, sempreché le condizioni di salute della lavoratrice stessa ne consentano il rientro a lavoro (sentenza Corte Costituzionale n. 116/2011).

Qual’ è il trattamento in caso di interruzione di gravidanza ?

L'interruzione di gravidanza che si verifica dopo i 180 giorni dall'inizio della gestazione (180simo giorno incluso) è considerata a tutti gli effetti come “parto”. Pertanto, in tale caso, la lavoratrice  ha diritto all’ astensione obbligatoria ( e alla relativa indennità )  per l'intero periodo di congedo di maternità salvo che la stessa non scelga di riprendere l’attività lavorativa (art. 16, comma 1 bis, del T.U. modificato dal D.Lgs. 119/2011).

Nel caso in cui l’interruzione avvenga prima dei 180 giorni, invece  sarà considerata malattia a tutti gli effetti sia per il periodo di congedo che per  l’indennità relativa, in questo caso la lavoratrice a partita Iva avrà diritto ad un’indennità solo per l’eventuale periodo di ricovero ospedaliero.

Qual è il trattamento in caso di parto gemellare ?

In caso di nascita di due o più gemelli il periodo di astensione obbligatoria  e relativa indennità rimangono invariati, mentre gli eventuali congedi parentali ( vedi paragrafo successivo ) saranno rapportati al numero dei figli .

A che cosa si  ha diritto in caso di adozione o affidamento preadottivo ?

In caso di adozione o affidamento nazionale di minore di cui alla legge 184/1983 il congedo di maternità spetta per i 5 mesi successivi all’effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o affidato preadottivamente nonché per il giorno  dell’ingresso stesso (adozioni o affidamenti).

Per le adozioni o gli affidamenti preadottivi internazionali di cui alla legge 184/1983 il congedo spetta per i 5 mesi successivi all’ingresso in Italia del minore adottato o affidato nonché per il giorno dell’ingresso in Italia.

Fermo restando il periodo complessivo di 5 mesi, il periodo di congedo può essere fruito, anche parzialmente, prima dell'ingresso in Italia del minore. Il periodo di congedo non fruito antecedentemente all'ingresso in Italia del minore in Italia, è fruito, anche frazionatamente, entro i 5 mesi dal giorno successivo all'ingresso medesimo.

I periodi di permanenza all'estero, non seguiti da un provvedimento di adozione o affidamento validi in Italia, non possono essere indennizzati a titolo di congedo di maternità, ma devono essere giustificati ad altro titolo.

In caso di affidamento non preadottivo  di cui alla legge 184/1983 il congedo spetta per un periodo di 3 mesi da fruire, anche in modo frazionato, entro l’arco temporale di 5 mesi dalla data di affidamento del minore

 

Che cosa si intende per congedo di paternità e chi ne ha diritto ?

Il congedo di paternità  è riconosciuto anche ai  lavoratori iscritti  alla gestione separata INPS per cui  ricorrano i requisiti dell’effettivo versamento di almeno 3 mensilità nei 12 mesi precedenti il periodo di astensione,   dal momento in cui si verificano determinati eventi riguardanti la madre del bambino, a prescindere dal fatto che la stessa sia lavoratrice o non lavoratrice.

Il congedo di paternità spetta in caso di:

  • morte o grave infermità della madre. La morte della madre dev’essere attestata mediante compilazione dell’apposita dichiarazione di responsabilità predisposta nella domanda telematica; la certificazione sanitaria comprovante la grave infermità va presentata in busta chiusa al centro medico legale dell’Inps, allo sportello oppure a mezzo raccomandata postale
  • abbandono del figlio da parte della madre. L’abbandono (o mancato riconoscimento del neonato) da parte della madre dev’essere attestato mediante compilazione dell’apposita dichiarazione di responsabilità predisposta nella domanda telematica
  • affidamento esclusivo del figlio al padre (art. 155 bis cod. civ.). L’affidamento esclusivo dev’essere comprovato allegando alla domanda telematica il provvedimento giudiziario con il quale l’affidamento esclusivo è stato disposto oppure la dichiarazione di responsabilità contenente gli estremi del provvedimento giudiziario ed il tribunale che lo ha emesso
  • rinuncia totale o parziale della madre lavoratrice al congedo di maternità alla stessa spettante in caso di adozione o affidamento di minori. La rinuncia  è attestata dal richiedente mediante compilazione dell’apposita dichiarazione di responsabilità predisposta nella domanda telematica

Il congedo di paternità, che decorre dalla data in cui si verifica uno degli eventi suindicati (morte, grave infermità e così via), coincide temporalmente con il periodo di congedo di maternità non fruito dalla lavoratrice madre.

 In caso di madre non lavoratrice, il congedo di paternità termina al terzo mese dopo il parto.

 In caso di parto prematuro con ricovero del neonato in una struttura ospedaliera, il congedo di paternità può essere differito, in tutto o in parte, alla data di ingresso del bambino nella casa familiare.

La legge 28 giugno 2012, n.92 ha introdotto in via sperimentale, per il triennio 2013-2015, una nuova misura  a sostegno dei padri lavoratori :

  • Il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, ha l'obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di un giorno. Tale diritto si configura come un diritto autonomo rispetto a quello della madre e può essere fruito dal padre lavoratore anche durante il periodo di astensione obbligatoria post partum della madre. Per la fruizione dello stesso, al padre è riconosciuta un'indennità pari al 100 per cento della retribuzione.
  • Il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio può astenersi per un ulteriore periodo di due giorni, anche continuativi, previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima. Al padre è riconosciuta un'indennità pari al 100 per cento della retribuzione in relazione al periodo di astensione.

Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare l’apposita pagina “Congedi papà”  dedicata a quanto disposto dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 dicembre 2012  e dalla successiva Circolare INPS n.40 del 14 marzo 2013.

3. Congedo parentale

Terminato il periodo di astensione obbligatoria, alcune categorie di lavoratrici e lavoratori iscritti alla Gestione Separata Inps (collaboratori a progetto, titolari di assegni di ricerca e collaboratori coordinati e continuativi presso la Pa), hanno diritto all’astensione facoltativa, utilizzando un congedo parentale di 3 mesi entro il primo anno di vita del bambino. L'indennità, pari al 30 per cento della retribuzione media giornaliera, è corrisposta direttamente dall’Inps.

Tale congedo può essere usufruito, dopo il periodo di astensione obbligatoria della madre, da entrambi i genitori.

  La fruizione di questo congedo tuttavia non fa scattare il diritto di proroga del contratto di lavoro  per un periodo corrispondente al congedo fruito, oltre i 180 giorni spettanti per la  proroga prevista per congedo di maternità.

Il diritto è esigibile solo se se non si è titolari di pensione, non si è iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e se sono state attribuite almeno 3 mensilità di contribuzione nei 12 mesi precedenti il periodo indennizzabile.
La domanda di congedo parentale deve essere presentata in data anteriore all’inizio del congedo stesso, essendo indennizzabili, in caso contrario, soltanto i periodi successivi alla domanda.
I periodi di congedo parentale sono indennizzabili subordinatamente alla sussistenza di un rapporto di lavoro ancora in corso di validità nel periodo in cui si colloca il congedo parentale ed all’effettiva astensione dall’attività lavorativa.

Nel caso di parti gemellari il congedo  parentale è rapportato al numero dei bambini effettivamente in vita ( tre mesi per ogni bambino)

4. Indennità di disoccupazione “ una tantum”

La cosiddetta “indennità una tantum co.co.pro.” è un beneficio erogato una tantum, cioè una sola volta, esteso ai collaboratori a progetto, entrata a regime con la cd Riforma  Fornero (Legge n.  92 del 2012, art, 2 commi 51/56).

requisiti che il collaboratore deve possedere per la richiesta dell'indennità sono:

  • iscrizione in via esclusiva alla Gestione Separata Inps;
  • aver operato in regime di monocommittenza;
  •  conseguimento, nell'anno precedente, di un reddito soggetto ad imposizione fiscale non superiore a 20 mila euro;
  •  aver accreditato presso l'Inps almeno una mensilità nell'anno di riferimento;
  •  aver avuto un periodo di disoccupazione ininterrotto di almeno 2 mesi nell'anno precedente;
  •  accredito, nell'anno precedente, di almeno 3 mensilità nella Gestione Separata.

L'indennità è pari al 7 per cento del minimale annuo per i contributi previdenziali moltiplicato il minor numero tra le mensilità accreditate nell'anno precedente (almeno 4) e quelle non coperte da contribuzione. La somma è corrisposta in unica soluzione se l'indennità è inferiore ai mille euro, mentre se superiore verrà corrisposta in quote mensili (fino a mille euro).

Consigliamo ai pochi  collaboratori a progetto oggi disoccupati che avessero i requisiti di venire alle sedi de gli sportelli di CLAP per presentare le domande.
Inoltre per i collaboratori che, oltre ai contratti di collaborazione, hanno avuto rapporti di lavoro dipendente (anche saltuari) per almeno 78 giornate nel corso dell’anno solare è possibile fare domanda di disoccupazione a requisiti ridotti per la copertura dei periodi di disoccupazione non coincidenti né con i rapporti di lavoro dipendente, né con i periodi di collaborazione.

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CONTRATTO A PROGETTO

17 November 2013

PER QUALI TIPLOGIE DI LAVORO NON E’ AMMESSO L’USO DI CONTRATTI A PROGETTO?

La disciplina del lavoro a progetto non si applica ad alcune categorie  indicate dall'art. 61 D.Lgs. 276/2003.
Più precisamente, si tratta dei casi seguenti:

  • agenti e rappresentanti di commercio, che continuano ad essere regolati dalle discipline speciali;
  • professioni intellettuali, per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali (il caso tipico è quello del lavoro giornalistico).
  • collaborazioni rese nei confronti delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
  • componenti di organo di amministrazione e controllo di società;
  • partecipanti di collegi e commissioni (inclusi gli organismi di natura tecnica);
  • titolari di pensione di vecchiaia.

Quali sono le principali differenze tra una collaborazione a progetto e una collaborazione occasionale ?

Per lavoro occasionale si intende un rapporto di lavoro di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare, sempre con il medesimo committente, non sia superiore ad € 5.000,00 (D.Lgs. 276/2003, art. 61).
Per casi come questi, lo stesso art. 61 dispone espressamente la non applicabilità delle norme in tema di lavoro a progetto.
Conseguentemente, i caratteri differenziali del lavoro autonomo occasionale rispetto alla collaborazione a progetto vanno individuati tendenzialmente in :

  • ·      assenza del coordinamento con l'attività da parte del committente,
  • ·      mancanza dell'inserimento nell'organizzazione aziendale,
  • ·      carattere episodico dell'attività,
  • ·      completa autonomia del lavoratore circa il tempo ed il modo della prestazione

In quali casi posso rivendicare la trasformazione  del contratto di  collaborazione a progetto in lavoro subordinato ?

Oltre al caso di assenza o generica descrizione del progetto allegato al contratto, ogni volta che le concrete modalità di svolgimento di un rapporto formalmente a progetto sono riconducibili al lavoro subordinato (ovvero rispettare un orario di lavoro e/o essere sottoposti a direttive anche di massima e/o non avere la proprietà dei mezzi di lavoro),  il lavoratore/trice  potrà agire giudizialmente per ottenere un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nonché le differenze retributive maturate.

E’ molto importante quindi  che  tu possa valutare le condizioni che riguardano la tua precisa posizione con un  legale di tua fiducia esperto in diritto del lavoro, che ti supporti  anche nell’eventuale azione legale da intraprendere.

Per questo ti invitiamo a contattare gli sportelli CLAP di Roma, che  offriranno questo supporto gratuitamente per tutti gli iscritti a CLAP ( potrai iscriverti anche  dopo aver avuto i primi colloqui, se intendi  procedere con la causa legale )

Mi vengono richieste attività e mansioni estranee al progetto che ho firmato, che devo fare?

L'art. 61 comma 1° del D.Lgs. 276/2003 stabilisce che i rapporti a progetto  senza l'individuazione di uno specifico “progetto” (programma di lavoro o di una fase di esso) sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto.
Ciò evidentemente comporta non solo che nel contratto a progetto debba essere specificamente indicato il progetto, ma anche che, nel corso del rapporto, il lavoratore sia effettivamente utilizzato per la realizzazione di quel progetto.
Pertanto, lo svolgimento di mansioni estranee al progetto è di per sé sufficiente a determinare la trasformazione del rapporto a progetto in ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Anche in questo caso ti consigliamo di rivolgerti subito agli sportelli CLAP  per  farti supportare da un Legale esperto in diritto del lavoro

Con  un contratto a progetto ho diritto agli assegni familiari?

A decorrere dal 1° gennaio 1998, agli iscritti alla gestione separata dei lavoratori autonomi (lavoratori con collaborazione a progetto o coordinata e continuativa, professionisti senza cassa, venditori a domicilio, associati in partecipazione), è estesa la disciplina dell'assegno per il nucleo familiare.
L'assegno spetta solo se la somma dei redditi derivanti dalle attività sopra indicate è pari o superiore al 70% del reddito complessivo del nucleo familiare, percepito nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno.


Nel caso di nuclei a composizione reddituale mista si considera realizzato il requisito del 70%, qualora lo stesso venga raggiunto sommando le due tipologie di reddito (lavoro dipendente/lavoro parasubordinato)
La domanda da parte dei lavoratori parasubordinati deve essere presentata a decorrere dal 1° febbraio dell'anno successivo a quello per il quale viene richiesta la prestazione e l'erogazione dell’assegno è corrisposta direttamente da parte delle strutture periferiche INPS.

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RAPPORTO DI LAVORO: SVOLGIMENTO

17 November 2013

Come faccio a sapere quali sono le mie mansioni nel rapporto di lavoro?

Le tue mansioni devono essere presenti nel tuo contratto individuale, ovvero nel contratto collettivo nazionale a cui il tuo contratto individuale rimanda, a seconda della categoria e settore di inquadramento.

Cosa posso fare se sto svolgo mansioni diverse da quelle per cui sono stato assunto?

Il lavoratore ha diritto a svolgere le mansioni per le quali è stato assunto o quelle superiori che di fatto svolge da tre mesi (art. 2103 c.c.). Dunque chi fa mansioni inferiori può agire in giudizio per le differenze retributive. E se è demansionato può chiedere il risarcimento del danno.

Se ho un contratto precario (a termine, in somministrazione a termine, a progetto) posso pretendere che mi vengano riconosciute ferie, malattia, maternità?

Dipende  se il contratto è di tipo subordinato. Se hai un contratto a termine o un contratto in somministrazione a termine, devono esserti riconosciute ferie, malattia, maternità. Se hai un contratto a progetto, la legge obbliga a riconoscere la sospensione del rapporto di lavoro con indennità di maternità, e a determinate condizioni la malattia (vedi sezione leggi), ma non le ferie. Ciò perché, trattandosi di un contratto di lavoro autonomo, in realtà non saresti vincolato a un orario o un luogo di lavoro ma solo a svolgere e realizzare, coordinandoti con il datore di lavoro, il progetto; di conseguenza, in teoria saresti libero di decidere autonomamente, comunicandolo al datore di lavoro, le ferie.

Se ho un contratto a progetto e sono vincolato ad un orario di lavoro, o non mi vengono pagate ferie e malattia, cosa posso fare?

Occorre verificare due cose:

1) La modalità di svolgimento: se hai un orario fisso, un posto di lavoro fisso, lavori con messi del datore e ricevi direttive, di fatto sei un lavoratore subordinato, e hai tutti i diritti conseguenti
2) Il progetto: se il progetto, manca è generico, non lo svolgevi ecc..la legge prevede come sanzione il  riconoscimento di un rapporto subordinato

Puoi rivolgerti alle CLAP per fare vertenza al fine di richiedere l’accertamento della natura subordinata del tuo rapporto di lavoro e far convertire il tuo contratto in un contratto a tempo indeterminato, che prevede ferie, malattia e maternità. Puoi ottenere inoltre le differenze retributive e contributive.

RAPPORTO DI LAVORO: ASSUNZIONE

17 November 2013

Per lavorare occorre sempre avere un contratto?

Il contratto di lavoro non chiede la forma scritta. Quindi ogni volta in cui inizia a lavorare in nero, nasce un contratto con tutti i diritti connessi (retribuzione adeguata, ferie, permessi, maternità, ecc…).

In alcuni casi (contratto di lavoro a termine, somministrazione di lavoro, apprendistato,  contratto a progetto) la forma scritta è obbligatoria, ed è una garanzia per il lavoratore. Se manca come detto iol rapporto è di tipo subordinato.  In ogni caso, il lavoratore all’atto di assunzione deve sempre ricevere la lettera di assunzione in cui sono indicate le parti, l’inquadramento del lavoratore, l’orario di lavoro, il compenso, la durata della prova se prevista, i termini di preavviso per il recesso, anche tramite il rinvio al CCNL applicabile al contratto individuale.

Cosa posso fare se sto lavorando in nero?

Devi rivolgerti alle CLAP per capire se sussistono i presupposti per fare vertenza per lavoro nero.  Potrai ottenere in questo modo un contratto regolare, e le differenze retributive e contributive che ti erano dovute. Importanti sono i testimoni.

-oltre al contratto o alla lettera

RAPPORTO DI LAVORO IN SOMMINISTRAZIONE

17 November 2013

La legge che regola l’istituto è il Dlgs 276/03. Le ragioni per cui può essere assunto un lavoratore somministrato sono espressamente definite dalla legge. Il contratto di somministrazione deve essere stipulato in forma scritta, in mancanza della quale il lavoratore può richiedere la conversione del suo contratto in un contratto a tempo indeterminato in capo all’utilizzatore.

Se lavoro con un contratto in somministrazione, quale deve essere il mio trattamento retributivo e normativo?

Il tuo trattamento retributivo e normativo non può essere complessivamente inferiore a quello dei dipendenti dell’utilizzatore.

Se lavoro con un contratto in somministrazione, quali devono essere le mie mansioni?

Devi essere adibito alle mansioni presenti nel tuo contratto o nel CCNL al quale il tuo contratto rinvia. Qualora tu fossi adibito a mansioni differenti da quelle per cui sei stato assunto, puoi agire giudizialmente per ottenere il consolidamento del rapporto di lavoro in capo all’utilizzatore (e non all’agenzia).

Se lavoro con un contratto in somministrazione, quali sono i miei diritti sindacali?

Ai dipendenti delle società di somministrazione si applicano tutti i diritti sindacali previsti dallo Statuto dei lavoratori (art 24 d. lgs n. 276/2003).

Se lavoro con un contratto di somministrazione a tempo determinato, quali sono i miei diritti?

Il rapporto di lavoro tra somministratore e prestatore è soggetto alla disciplina di cui al D.Lgs. 368/2001 su rapporto di lavoro a tempo determinato. Ti consigliamo quindi di consultare la scheda relativa a questa tipologia di contratto. In ogni caso, qualora la causale di assunzione  apposta al contratto sia assente o generica o inveritiera (perché in realtà sei stato adibito a mansioni difformi) puoi agire giudizialmente per ottenere il posto di lavoro in capo all’utilizzatore a tempo indeterminato

Per i trattamenti retributivi e previdenziali non corrisposti, su chi posso rifarmi?

è prevista la responsabilità solidale tra l’utilizzatore e il somministratore per la corresponsione di questi trattamenti.