Documentazione - Legge 30

Legge  Biagi – legge 14 febbraio 2003 n. 30.

La legge del 14 febbraio 2003 n. 30 ha normato un elevato numero di forme contrattuali flessibili. In realtà, forme come il lavoro ripartito, il lavoro a chiamata o lo staff leasing sono poco o per nulla usate.  Le società (soprattutto quelle medio-piccole), hanno sfruttato solo una piccola parte dell’ampio ventaglio di soluzioni messo a disposizione.  

Il contratto a progetto (co.co.pro.) è divenuta la forma prevalente di regolazione del rapporto di lavoro; con la Legge Biagi/Maroni l’azienda può assumere lavoratori di tipologia flessibile in base ad un “progetto” in cui indica lo scopo della prestazione e la sua durata. L’assunzione di lavoratori formalmente autonomi ha comportato un risparmio per le aziende, ma una penalizzazione per i lavoratori, spesso impiegati come veri e propri lavoratori subordinati ma senza gli stessi diritti dei loro colleghi. L’abuso di tale contratto inoltre esclude un percorso professionale che porti all’assunzione a tempo indeterminato, perciò lascia il lavoratore in una situazione di precarietà “cronica”: non ha diritto alla formazione, è completamente escluso dalla partecipazione all’attività dell’azienda, e versa in una situazione di debolezza, nella quale, di fronte al rischio di un mancato rinnovo contrattuale, più difficilmente rivendica i suoi diritti salariali e di sicurezza. Questa condizione di precarietà ricade sull’impossibilità di una progettualità di vita.

In primo luogo, alla flessibilità del lavoro, di fatto non è seguita una riforma parallela degli ammortizzatori sociali. In secondo luogo, nel mercato del lavoro, le retribuzioni e i livelli di qualifica non sono proporzionate al livello di istruzione crescente delle ultime generazioni e alle aspettative di mobilità sociale: in un contesto economico in cui non è facile il ricollocamento nel mondo del lavoro, i lavoratori sono più ricattabili.

E’ la realizzazione più potente della precarizzazione del lavoro e conseguentemente delle nostre vite.