Senza categoria

COLLEGATO LAVORO

17 November 2013

Riforma del Collegato Lavoro – legge 4 novembre 2010 n. 183.

Con la legge del 4 novembre 2010 n. 183 e’ stato introdotto l’obbligo di impugnazione entro 60 giorni per ogni forma di cessazione (scadenza o interruzione) di tutti i contratti atipici (contratti a termine, collaborazioni a progetto, somministrazione etc.). Tale obbligo è inoltre esteso nei casi di allontanamento verbale dal posto di lavoro. Questa formula appare come un condono alle aziende che hanno in questi anni abusato del lavoro precario ai danni dei propri dipendenti, e sicuramente è il tratto più preoccupante, ma non l’unico, del Collegato Lavoro. 

Sostanzialmente le altre modifiche vedono l’introduzione della possibilità di spostare le vertenze di lavoro dall’autorità giudiziaria a collegi arbitrali, privatizzando in questo modo la funzione dei giudici del lavoro. Allo stesso modo la certificazione dei contratti di fatto “regolarizza” la ricattabilità che prima era implicita nel rapporto tra datore di lavoro e lavoratore, anziché risolverla.
Viene, infine, forfetizzato il risarcimento del danno dovuto al lavoratore che si sia visto riconoscere l’illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro. Mentre prima il risarcimento era commisurato alle mensilità perse per effetto dell’illegittima cessazione del rapporto di lavoro, ora viene liquidato fra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità di retribuzione.

[ SCARICA Legge 4 novembre 2010 n. 183 ]